Il Consiglio nazionale degli Architetti PPC – dopo avere ricevuto riscontro, attraverso la Rete delle Professioni Tecniche, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – chiarisce e aggiorna con una circolare le indicazioni sulle scadenze in materia di sicurezza antincendio e per l’aggiornamento periodico obbligatorio dei professionisti antincendio. Validità delle iscrizioni negli elenchi antincendio fino a novanta giorni dopo dalla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, ad oggi fissata per il 31 dicembre 2021.
Facendo seguito alla precedente circolare (n. 86 del 16 settembre) – spiega la nota del Consiglio nazionale – «a fronte di dubbi interpretativi derivanti da una diversa interpretazione normativa sui termini di scadenza, difforme da quella fornita dallo scrivente Cnappc e dal Consiglio Nazionale dei Geometri, si è ritenuto di valutare la questione in ambito di Rpt, che ha deciso di investire il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».
Con comunicazione del 21 ottobre, pervenuta informalmente oggi – 29 ottobre 2021 -«il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non prendendo in considerazione i contenuti dell’allegato A del DL 105/2021, ha comunque ritenuto applicabile la tesi meno restrittiva, la vigenza dell’art. 103 comma 2 del DL 18/2020 e di conseguenza la validità delle iscrizioni negli elenchi antincendio fino a novanta giorni dopo dalla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, ad oggi fissata per il 31 dicembre 2021».
Il Cnappc invita gli Ordini a prendere atto di tale chiarimento, «proveniente da ente superiore al Consiglio Nazionale e titolato in materia antincendio, che pone ad oggi fine alle diverse indicazioni ad oggi fornite e, comunque, non del tutto chiarite dai soggetti deputati per legge a fornire interpretazioni normative, ed ad oggi non investiti sulla questione». (FN)
In allegato la circolare