I presidenti firmatari della nota congiunta accolgono con favore il limite posto ai ribassi, ma reputano inadeguato il processo di selezione basato solo sul prezzo. Da qui l’invito alla politica affinché il concorso di progettazione – bistrattato dal Codice – diventi la procedura primaria di affidamento. Necessario anche – secondo i firmatari – rivedere i parametri per la determinazione dei corrispettivi, fermi al 2016
«Per i professionisti che offrono servizi di pubblica utilità, la valutazione nelle gare non può ridursi a una competizione sui costi: è necessario considerare anche la qualità delle competenze specialistiche e l’esperienza, elementi che incidono direttamente sulla qualità dell’opera da realizzare». Lo scrivono in una nota congiunta il presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia, Alessandro Panci e Raffaele Fusco, Marco Filippucci, Cristiano Guernieri, Federico Aldini e Maria Cristina Milanese, rispettivamente presidenti degli Ordini degli Architetti di Asti, Bologna, Mantova, Milano e Torino.
La nota fa riferimento a quanto dispone lo schema di Dlgs approvato lo scorso 21 ottobre (in via preliminare) dal Consiglio dei ministri come correttivo al Codice degli Contratti (Dlgs 36 del 2023). Più nel dettaglio finiscono sotto la lente dei presidenti le norme contenute nello schema di Dlgs che danno risposta alla dibattuta questione dell’applicazione della legge sull’equo compenso agli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria. Il cosiddetto Correttivo, infatti, per i servizi di importo pari o superiore a 140mila euro, considera il 65% del corrispettivo posto a base di gara come prezzo fisso, di conseguenza sarebbe assoggettabile a ribasso il rimanente 35%. Per importi inferiori, invece, si entra nella sfera d’azione dell’affidamento diretto e l’importo può essere ridotto in misura non superiore al 20%. Resta fermo che per calcolare gli importi a base di gara si utilizzano i parametri del decreto del ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 e le regole dell’allegato I.13 del Codice degli appalti.
Pertanto, aggiungono i presidenti firmatari: «Positivo è il limite ai ribassi introdotto dal correttivo per evitare offerte eccessivamente basse che potrebbero compromettere la qualità progettuale. Tuttavia, un processo di selezione basato solo sul prezzo resta inadeguato. Le gare devono evolversi verso parametri qualitativi ben definiti, che includano formazione, competenza e capacità professionale, al fine di garantire l’elevato livello richiesto dai progetti pubblici».
«L’equo compenso – viene osservato – non può ridursi alla regolamentazione dei ribassi consentiti, come il 20% per incarichi diretti o il 35% sopra i 140 mila euro. Definire equità implica considerare il valore delle competenze specialistiche e l’impegno necessario. Parlare solo di percentuali rischia di distorcere il concetto di equità, trasformando l’equo compenso in una questione puramente economica».
La questione dell’equo compenso si lega a doppio filo alla richiesta di qualità della progettazione che solo la procedura del concorso può garantire, attraverso una scelta dell’operatore economico basata sul confronto di proposte progettuali e non di curriculum e fatturato. «Per garantire uno standard qualitativo elevato – sottolineano i presidenti – è essenziale introdurre criteri che vadano oltre il mero aspetto economico, come elenchi professionali che attestino competenze specifiche e qualificazioni settoriali. Un’adeguata selezione basata su tali competenze, verificabili anche tramite gli Ordini professionali, può favorire una scelta che premi la qualità dell’intervento, anche attraverso lo strumento del concorso di progettazione, che contiene naturalmente in sé l’equità del percorso e delle pari opportunità».
Concorso che era stato depotenziato dal nuovo Codice, privilegiando, tra l’altro, quello ad un’unica fase, e per il quale il Correttivo non prevede modifiche. «Il concorso di progettazione – ribadiscono allora i presidenti – può quindi offrire la qualità a cui arrivare portando l’attenzione non sul prezzo, che non definisce in alcun modo un valore qualitativo, ma sul progetto dell’opera. Il concorso di progettazione potrebbe quindi essere lo strumento che diventa il percorso principale di affidamento».
Attenzione, dunque, alla qualità del progetto, ma non solo: per gli architetti occorre anche rivedere i parametri sulla base dei quali sono calcolati i corrispettivi a base di gara, fermi al 2016. «L’invito – affidato alla nota – è quindi a collaborare tra amministrazioni pubbliche, istituzioni e Ordini professionali per individuare parametri adeguati che garantiscano compensi equi e rispettosi del valore dei professionisti, promuovendo così l’interesse del cittadino e la qualità delle opere pubbliche».