POLITICA DELL'ORDINE

Azioni del Consiglio
03 Giugno 2022

Demoricostruzione: incertezze, criticità e prospettive dopo il decreto «Energia». Il convegno dell’OAR

di Redazione OAR

Rischio disparità tra aree territoriali nell’approccio alla riqualificazione. Penalizzazione di specifiche tipologie di intervento, anche per la possibilità/impossibilità di usufruire dei bonus edilizi. Permanenza di una tutela conservativa rigida per edifici che non esprimono valore paesaggistico/architettonico. E, ancora: intrecci, che in alcuni casi appaiono inestricabili e di complessa interpretazione, tra norme di diversa natura – leggi, testi unici, decreti, piani -, che rischiano di rendere sempre più complessa l’attività di tutti i soggetti coinvolti, a partire dai professionisti. Sono alcuni dei nodi connessi alla novità contenuta nella legge di conversione del Dl 17/2022, il cosiddetto decreto «Energia» (o «Bollette»): in alcune aree vincolate – tra cui territori costieri, fasce di rispetto fluviale, parchi e riserve, zone di interesse archeologico (in generale: le aree elencate nell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004) -, stabilisce la modifica, gli interventi di demolizione e ricostruzione, realizzati con diverse sagoma, volumetria e caratteristiche tipologiche, saranno classificati come ristrutturazione edilizia e non più come nuova costruzione.

A fotografare lo stato dell’arte e le diverse posizioni sul tema – di grande attualità – è stato «Demoricostruzione e vincolo paesaggistico. La demolizione e ricostruzione non fedelissima” su immobili ricadenti in vincolo paesaggistico e in zona omogenea Acostituisce nuova costruzione?», convegno organizzato dall’OAR e svoltosi il 31 maggio alla Casa dell’Architettura, con la partecipazione, tra gli altri, di professionisti, istituzioni, rappresentanti della politica, esperti di diritto.

«È una tematica di grande interesse per i progettisti, che coinvolge aspetti diversi e rilevanti – ha spiegato, nella sua introduzione, il presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma e pronvincia, Alessandro Panci, coordinatore scientifico del convegno -. Il primo è di natura tecnico-legale: dobbiamo sapere come applicare le norme all’interno delle aree vincolate, senza incertezze o il rischio di incorrere in pareri contrastanti, affinché non solo i professionisti ma anche i committenti possano essere sicuri di ciò che stanno facendo». Altro elemento «è di carattere culturale, connesso alla necessità di una valutazione paesaggistica che non può essere reclusa entro limitazioni quantitative: con l’ultima novità si è intervenuti, infatti, in riferimento al Codice dei beni culturali e del paesaggio (42/2004) ma ci si è inseriti anche sul Testo Unico dell’Edilizia (380/2001), ponendosi in ottica quantitativa e non qualitativa. A nostro avviso si pone un dilemma: preferiamo avere professionisti bravi e preparati con pochi controlli o poco preparati con tanti livelli di controllo?». Una delle proposte presentate dall’OAR alla Conferenza nazionale degli Ordini e approvata all’unanimità – ha  infine sottolineato Panci – «ha riguardato proprio le competenze professionali e, in particolare, la figura unica di architetto sul fronte della progettazione nelle zone di centro storico e perimetrate Unesco».

Alcuni punti fermi sono stati fissati dal consigliere OAR Lorenzo Busnengo, che ha rimarcato come «l’intento comune sia – e debba essere – quello di evitare ulteriore consumo di suolo, lavorando sui tessuti urbani con gli strumenti della rigenerazione per città resilienti e sostenibili, puntando al rinnovo di un patrimonio edilizio vetusto e spesso di bassa qualità. In termini di principi generali, dunque, abbiamo tutti lo stesso fine: il punto è capire, in chiave normativa, gli effetti di tale ‘intento comune’ in termini di effettive ricadute sui territori. Con l’attuale assetto normativo sul fronte demolizione e ricostruzione, infatti, si generano controsensi, a partire dal fatto che uno stesso intervento cambia categoria (ristrutturazione edilizia o nuova costruzione) se ricade in una determinata destinazione d’uso da piano regolatore o in un’altra». Non cambiano le procedure per la realizzazione degli interventi, ma la diversa classificazione riduce i tempi di approvazione, modifica la tipologia di intervento facilitando la possibilità di usufruire dei bonus edilizi.

A moderare il dibattito e tavole rotonde è stato Giuseppe Latour, giornalista del Sole 24 Ore, ricordando i diversi passaggi che hanno riguardato, negli ultimi anni, gli aspetti sui cui è intervento il decreto «Bollette»: dal decreto legge 76/2020 (il decreto Semplificazioni), «che ha modificato il Testo unico edilizia (Dpr 380/2001), disciplinando la materia delle demolizioni degli immobili vincolati (quando c’è una tutela, non possono essere classificati come ristrutturazione gli interventi che prevedono modifiche di parametri come sagoma, prospetti e sedime)» ai interventi come quelli del Consiglio superiore dei lavori pubblici (agosto 2021), «con distinzione tra vincolo storico artistico e vincolo paesaggistico, consentendo in qualche caso ricostruzioni non fedeli», o – di senso opposto sul tema – del ministero della Cultura, fino a pronunce giurisprudenziali (Tar Marche 170/2022). L’ultima novità, su cui si è focalizzato il convegno – ha detto – «rappresenta tuttavia il primo vero avanzamento di sostanza sulla materia, stabiliendo che alla regola generale sulla ricostruzione fedele degli immobili fanno eccezione gli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004. Inoltre la legge di conversione regola anche il titolo abilitativo necessario: «servirà il permesso di costruire per gli interventi di demolizione con ricostruzione o per il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle aree indicate. Secondo il decreto Bollette si ricade nel caso di una ristrutturazione pesante (articolo 10 Apr 380/2001) laddove c siano modifiche di sagoma, prospetti o sedime, delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente o siano previsti incrementi di volumetria».

Criticità e questioni aperte dal punto di vista del diritto – «tra orientamenti giurisprudenziali e novità normative» – sono state individuate dall’avvocato Andrea Di Leo, che si è concentrato più nel dettaglio sul quadro normativo. Tra i nodi che restano irrisolti, ci sono «non solo il permanere di ipotesi di interventi inattuabili (casi in cui Prg ammetta solo ristrutturazione edilizia) ma anche i disincentivi, come l’impedito accesso a riduzioni di contributo per rilascio del permesso di costruire (ex articolo 16/17 Testo Unico Edilizia) nonché ai bonus fiscali, sia a regime che speciali, come il Superbonus», ma anche la stessa «ratio nella tutela (di fatto) conservativa rispetto ad edifici che non esprimono alcun valore paesaggistico/architettonico».

Non mancano inoltre, ha proseguito Di Leo, dubbi di ragionevolezza e anche di costituzionalità, come: «la mera classificazione dell’intervento quale ristrutturazione edilizio o quale nuova edificazione non è di per sé portatrice di un maggiore livello tutela paesaggistica; il fatto che si frustri, senza raggiungere altro scopo, l’obiettivo di rigenerazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente; il paradosso che in zona A (e simili) legge/Prg possano bypassare la regola del Testo Unico, mentre tale spazio di manovra non sia riconosciuto ai piani paesaggistici». Infine, si chiede l’avvocato, «in termini sistematici, è legittima una norma del Dpr 380/01 (che ha mera funzione di classificazione degli interventi) che si sovrappone alle finalità di (presunta) tutela paesaggistica propria di Dlgs 42/2004 e degli atti di pianificazione paesaggistica?».

Il dibattito innescato è passato attraverso visioni diverse – e in alcuni casi anche distanti – che hanno reso evidente la complessità del tema in discussione. Dal ruolo sempre più delicato delle soprintendenze nel valutare gli interventi in aree vincolate, «per il quale – ha detto Margherita Eichberg, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale –  sono richieste massime competenze scientifiche professionali», alla posizione di Pierluigi Mantini, consigliere giuridico della Presidenza del Consiglio per la ricostruzione sisma 2016 e docente di diritto amministrativo al politecnico di Milano, che ha sottolineato come «la logica che dovrebbe guidare l’epoca attuale, che non è più quella delle città di assetto urbano costruite attraverso l’urbanistica, è incentrata su mutamenti che si realizzano attraverso il diritto della rigenerazione urbana, declinata attraverso la riduzione del consumo di nuovo suolo e la trasformazione dei tessuti urbani esistenti». Per Filippo Delle Piane, vice presidente Ance, «bisogna superare la logica degli schieramenti contrapposti e dei preconcetti – in particolare nei confronto degli imprenditori dell’edilizia -, andando oltre la convinzione che – quando si trasforma, con le dovute attenzioni, si debba per forza peggiorare la situazione e non invece migliorarla».

Infine, spazio – tra gli altri – anche alla visione di rappresentanti della politica che hanno avuto un ruolo attivo nella recente ridefinizione del quadro normativo. Mauro Del Barba, firmatario dell’emendamento passato con il decreto «Energia», ha sottolineato la «complessità di intervenire su questi temi delicati» e come in questa legislatura, «anche con l’intervento dei bonus, ci si sia infilati in una intricata matassa in cui sono sovrapposte misure che hanno obiettivi di breve periodo – di stimolo all’economia – e altre misure di più ampio respiro e sostenibilità». Per Gianni Girotto, presidente della commissione Industria del Senato e promotore delle comunità Energetiche, per evitare ulteriore spreco di suolo pubblico e incentivare demolizione e ricostruzione agire sia sul fronte delle detrazioni e che su quello della semplificazione rimanga la strada maestra». (FN)

di Francesco Nariello

PHOTOGALLERY

TAG

ATTIVITÀ

DELL'ORDINE

NEWS

DELL'ORDINE