In vigore dal 29 luglio 2020 il nuovo D.Lgs. 73/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 14 luglio 2020.
Si darà così attuazione alla direttiva europea 2018/2002, modificando la 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
Le novità più rilevanti riguardano:
- Le definizioni delle figure professionali coinvolte (esperto in gestione dell’energia EGE), auditor energetico e grande impresa
- I requisiti minimi di efficienza energetica per gli immobili in vendita o locazione da parte della pubblica amministrazione che vengono verificati attraverso la relazione tecnica
- La proroga dell’obbligo di risparmio energetico all’intervallo temporale che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030
- L’abolizione dell’esenzione dalla diagnosi per le imprese dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001; permane l’esenzione solo per le grandi imprese con sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001 che includa una diagnosi energetica
- l’introduzione di sanzioni per inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche
- l’obbligo di relazione tecnica del progettista o tecnico abilitato per mancata installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
- l’obbligo di lettura da remoto per contatori e sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali installati dopo il 25 ottobre 2020, mentre quelli già installati devono esserlo dal 1° gennaio 2027.
Il D.Lgs. 73/2020 introduce anche la possibilità di derogare a norme nazionale, regionali o comunali in materia di distanze minime tra edifici e dai confini di proprietà, di distanze dalle fasce di protezione dal nastro stradale e ferroviario e di altezze massime degli edifici (ma non al Codice Civile), se finalizzata alla riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal D.Lgs. n. 192/2005.
Per esempio, sarà possibile aumentare lo spessore delle murature o la stratigrafia della copertura, anche in deroga agli standard normativi volumetrici e di distanze, purchè l’accorgimento determini un aumento minimo della trasmittanza del 10%.
(GV)