Differiti i termini previsti per la proroga degli atti amministrativi in scadenza e tra questi anche le scadenze in materia di prevenzione incendio.
L’art. 103 della L. 27/2020, conversione del 17 marzo 2020 n. 18, prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Lo stesso vale per le segnalazioni certificate di inizio attività, le agibilità, le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate, oltre al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La circolare n. 559/2020 del CNI riguarda il differimento delle scadenze in materia di sicurezza antincendio, causa pandemia. In particolare, posticipate tutte le deadline definite dal DM 25 gennaio 2019, riguardanti gli adeguamenti di sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione.
(GV)