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05 Maggio 2023

Equo compenso, la legge in vigore dal 20 maggio

Dopo l’approvazione del Parlamento, arrivata lo scorso 12 aprile, approda in Gazzetta ufficiale la legge sull’equo compenso nata con l’obiettivo di porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali quando il cliente del professionista è un contraente “forte”. Va detto subito che le disposizioni della nuova legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della sua data di entrata in vigore, ossia prima del 20 maggio 2023.

Deve essere equo, ossia commisurato alla qualità e alla quantità del lavoro svolto e conforme ai parametri ministeriali, il compenso che il professionista deve ricevere se il cliente è una pubblica amministrazione, una società partecipata dalla Pa, un’impresa bancaria o assicurativa (e loro controllate e mandatarie), oppure un’azienda di grandi dimensioni, ossia con più di 50 lavoratori o con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Questo dice – in sintesi – la legge, in parte confermando e in parte rafforzando quanto era stato stabilito dal Dl Fiscale del 2017.

Nel disegnare l’identikit dei committenti su cui agisce il principio dell’equo compenso, la nuova legge ne allarga un po’ la sfera d’azione. Contemporaneamente, sancisce la nullità sia delle pattuizioni qualora i compensi siano inferiori a quelli stabiliti con i Dm Parametri sia di diverse clausole vessatorie per il professionista.  Sono considerate nulle le pattuizioni, ad esempio, che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o gli impongano l’anticipazione di spese, o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Tante le clausole elencate nella legge, che, se presenti nel contratto, devono ritenersi nulle. Ad esempio, non può essere attribuita al cliente la facoltà di chiedere prestazioni aggiuntive al professionista pretendendo che siano eseguite a titolo gratuito. Nulle anche quelle clausole che prevedono la rinuncia al rimborso delle spese da parte del professionista o termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura. In ogni caso, la nullità della singola clausola non inficia l’intero contratto.

La legge affida diversi compiti anche ai Consigli nazionali degli Ordini o Collegi. Questi sono coinvolti nell’aggiornamento biennale dei parametri per il calcolo delle prestazioni professionali. Inoltre, sono legittimati ad adire l’autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso. Inoltre, la legge prevede che per ciascuna professione siano introdotte norme deontologiche ad hoc per sanzionare il professionista nel caso in cui violi le disposizioni sull’equo compenso. Dovranno essere previste sanzioni anche per il professionista che, nel predisporre il contenuto della convenzione, del contratto o dell’accordo, ometta di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare la disciplina sull’equo compenso. Si prevede, inoltre, la possibilità che il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (artt. 633 e ss cp.c), acquisti l’efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 281-undecies C.p.c., entro 40 giorni dalla notifica del parere stesso.

Inoltre, l’azione per far valere la nullità della pattuizione (accordo di qualsiasi tipo, convenzione, contratto, esito della gara, affidamento, predisposizione di un elenco di fiduciari etc.) e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso può essere promossa dal professionista innanzi al tribunale del luogo in cui egli ha la residenza o il domicilio. Il tribunale procede poi alla rideterminazione del compenso secondo i parametri ministeriali in vigore e tenendo conto dell’opera effettivamente prestata. Il tribunale, se necessario, può chiedere al professionista di acquisire dall’Ordine o dal Collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che – afferma la legge – «costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull’urgenza e sul pregio dell’attività prestata, sull’importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell’affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate».

Infine, la legge prevede che le imprese possano adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli Ordini o Collegi professionali. I compensi che saranno previsti in tali modelli si presumeranno equi fino a prova contraria.

di Mariagrazia Barletta

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