Pubblicata la Circolare n. 16 del 29 novembre 2021 con cui l’Agenzia delle Entrate definisce le linee guida in materia di Superbonus, Ecobonus ed ogni altra forme di agevolazione fiscale in materia di edilizia.
Tale documento è conseguenza del decreto legge n. 157 «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche», detto Decreto antifrodi, in corso di conversione, che ha introdotto misure per il controllo più serrato in merito agli adempimenti richiesti.
Attese anche le misure enunciate nella Circolare sul visto di conformità (attestazione del diritto al beneficio) e l’asseverazione del tecnico (attestazione della congruità delle spese) richiesti per l’ottenimento dei bonus edilizi ed in vigore dal 12 novembre 2021.
In particolare, il visto di conformità diviene necessario anche quando si utilizza il Superbonus attraverso la dichiarazione dei redditi e non solo nei casi di sconto in fattura o cessione del credito, ad eccezione dei casi in cui la dichiarazione è predisposta con il modello precompilato o tramite sostituto di imposta che presta assistenza fiscale.
Per i restanti bonus edilizi, il visto di conformità è richiesto solo in caso di sconto in fattura o cessione del credito.