Il Mibact chiarisce l’inquadramento normativo, soprattutto in merito all’autorizzazione paesaggistica, per la realizzazione di un rivestimento a cappotto sul fronte esterno degli edifici, con il fine di incrementare la coibentazione termica.
Premesso che l’allegato A del DPR 31/2017 elenca gli interventi e le opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, al punto A2 riporta che, nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, sono liberalizzati gli interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura.
Tuttavia, condizione necessaria per l’applicabilità, è il non alterare lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, oltre che la lieve entità ed il carattere di minor rilevanza paesaggistica.
La coibentazione termica tramite rivestimento esterno a cappotto comporta incrementi di spessori anche significativi.
Il Mibact ritiene dunque esclusa l’esenzione in interventi riguardanti edifici di edilizia storica, realizzati prima del 1945, per cui sarà necessario procedere con l’autorizzazione semplificata di cui al punto B3 dell’Allegato A del DPR 31/2017.
Per quanto riguarda invece gli interventi sull’edilizia contemporanea post 1945, sarà possibile procedere in esenzione di autorizzazione paesaggistica purchè non si modifichi l’aspetto esteriore in termine di finiture, sempre a meno di edifici tutelati.
(GV)