In seguito all’approvazione del PTPR (deliberazione di Consiglio regionale n. 5/2021, pubblicata sul BUR n. 56 del 10.06.2021 – S.O. n.2) i piani urbanistici comunque detti che interessano beni paesaggistici di cui all’art. 134, comma 1, lett. a), b) e c), del d.lgs. 42/2004 dovranno acquisire il parere paesaggistico di cui all’art. 16 della legge 1150/1942, come disciplinato dall’art. 55, comma 4, delle norme del PTPR.
È un parere preventivo propedeutico all’avvio dell’iter di approvazione dello strumento urbanistico stesso. Nel caso di adozione da parte del Comune competente, gli elaborati da inviare per il parere preventivo sono quelli formalmente adottati in quanto ufficiale espressione di volontà della pubblica amministrazione.
Nel caso in cui non sia provvista adozione dello strumento urbanistico, l’ente pubblico ha una certa discrezionalità nell’invio, purchè si tratti di atto ufficiale.
Il parere così fatto è necessario anche per varianti in aree non soggette a vincolo, ma comprese in un piano o programma comunque interessato da beni paesaggistici.
La documentazione allegata ad istanza di parere ex art. 16 legge 1150/1942 dovrà sempre essere corredata dalla relazione paesaggistica prevista dagli artt. 54 e 55 delle NTA del PTPR. La richiesta deve essere inviata alla Regione ed alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura ai soli fini dell’acquisizione del parere paesaggistico, affinchè sia attivato il procedimento urbanistico di cui agli artt. 1, 1bis e 4 della l.r. 36/1987 o previsto da altre normative relative alla pianificazione attuativa.
Il parere viene rilasciato dalla Regione di concerto con il Ministero sulla coerenza con le norme paesaggistiche, entro 60 giorni dalla domanda ossia dalla trasmissione dalla Regione alla Sovrintendenza.
Nella fotografia di copertina scattata da Giuseppe Felici, vista panoramica dal borgo di Castel San Pietro Romano(RM).