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02 Aprile 2024

Ulteriore colpo ai bonus edilizi: in vigore il Dl “Salva spese”

Stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura per gli interventi del superbonus attuati da Iacp, cooperative di abitazione, organizzazioni non lucrative e di volontariato e da associazioni di promozione sociale, a meno che entro il 29 marzo 2024 non abbiano presentato la Cila (o altro titolo) e adottato, nel caso dei condomìni, la delibera assembleare. A stabilirlo è il Dl cosiddetto “Salva spese” pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore dal 30 marzo (qui il testo).  

L’unica deroga alla cancellazione indiscriminata dei meccanismi della cessione e dello sconto in fattura resta, seppure entro il limite di spesa di 400 milioni per il 2024, per la ricostruzione del Centro Italia e per quella post-sisma dell’Aquila. Esclusa dalla deroga la ricostruzione dell’Emilia-Romagna (sisma 2012) che, dunque, non gode più di sconti in fattura e cessioni. A vigilare sul raggiungimento del tetto-limite dei 400 milioni di euro è il commissario straordinario per la ricostruzione anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal dipartimento Casa Italia.

Va ricordato che il Dl 11 del 2023 lo scorso anno ha imposto, salvo alcune poche deroghe, la cancellazione dei meccanismi della cessione del credito e dello sconto in fattura per i lavori agevolati dal superbonus da altri bonus edilizi. Ora anche per quelle deroghe arriva un ulteriore stop.

Un’ulteriore stretta arriva, infatti, anche per la cessione e lo sconto in fattura per lavori di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, rimasti in vita per interventi applicati alle parti comuni dei condomìni o eseguiti da persone fisiche con reddito di riferimento inferiore a 15mila euro per lavori su prime case, quali villette e unità abitative in edifici plurifamiliari. La cessione e lo sconto per il bonus barriere, nelle forme possibili prima dell’entrata in vigore del “Salva spese”, continuano ad applicarsi alle spese sostenute dopo il 30 marzo 2024 se al 29 marzo 2024 risulti presentata la relativa richiesta di titolo abilitativo e siano già iniziati i lavori.

La scure, che dunque riguarda sia il superbonus che gli altri bonus edilizi, si abbatte anche sulle Cila e sugli altri titoli abilitativi presentati entro il 16 febbraio 2023, ossia prima dell’entrata in vigore del Dl 11 del 2023. Se al 30 marzo 2024 non sono stati avviati i lavori o se sono iniziati, ma non è stata sostenuta alcuna spesa documentata da fatture, si perde la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto. Una condizione o, meglio, un ennesimo cambio di rotta, che probabilmente comporterà il blocco di molti lavori in corso alimentando ancora la piena di contenziosi.

di Mariagrazia Barletta

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