L’Ispettorato nazionale del Lavoro ha pubblicato la versione aggiornata a novembre 2023 del Testo unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri (Dlgs 81 del 2008). Il testo coordinato, a cura degli ingegneri Gianfranco Amato e Fernando Di Fiore, recepisce anche la rivalutazione delle sanzioni decise con decreto direttoriale del ministero del Lavoro.
La rivalutazione, nella misura del 15,9%, si applica alle ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 81 del 2008, nonché da atti aventi forza di legge. Tale rivalutazione – come precisato dall’Ispettorato nazionale del Lavoro nella nota del 30 ottobre – si applica alle violazioni commesse a partire dal 6 ottobre 2023. L’Ispettorato con una successiva nota del 9 novembre ha, inoltre, pubblicato il prospetto delle sanzioni penali e amministrative oggetto di rivalutazione.
«L’incremento – viene sempre precisato nella nota del 30 ottobre – non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del decreto legislativo n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono propriamente sanzione».
Tra le novità, inserite nel testo a cura dell’Ispettorato, vi è anche la proroga al 25 settembre 2024 dell’obbligo di qualificazione dei tecnici che effettuano controlli e manutenzioni su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Il riferimento è all’obbligo introdotto, in ambito antincendio, dal Dm cosiddetto “Controlli”, ossia il D.M. 1 settembre 2021, che insieme ai decreti “Gsa” (Dm 2 settembre 2021) e “Mini-Codice” (Dm 3 settembre 2021), ha contribuito al superamento del Dm 10 marzo 1998 sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
L’aggiornamento include anche il quarantesimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII (scale aeree ad inclinazione variabile, ponti mobili, ponti sospesi e relativi argani, etc..).