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19 Novembre 2022

Superbonus al 90% nel 2023 e cessione su 10 anni: il Dl Aiuti-quater pubblicato in “Gazzetta”

Il Governo mette nuovamente mano al Superbonus e decide di ridurne subito i costi, come annunciato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, durante l’audizione (9 novembre) in Parlamento sulla nota di aggiornamento al Def. E la novità trova spazio subito nel Dl Aiuti-quater, il quarto provvedimento che affronta il caro-energia, approdato in Gazzetta ufficiale e in vigore dal 19 novembre.

Il testo del Dl Aiuti quater (Dl 176 del 2022) pubblicato in Gazzetta Ufficiale

L’incentivo per i condomìni e per gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari viene depotenziato e portato al 90% nel 2023, allo stesso tempo viene prorogato, seppure in modo selettivo, il bonus per le unifamiliari. Il periodo transitorio è affidato poi ad un unico comma, che prevede che il «decalage» non si applichi ai condomìni per i quali risulti già presentata la Cilas alla data del 25 novembre 2022, a condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata prima del 25 novembre 2022.

Restano ancorati al 110% nel 2023 anche gli interventi agevolati che comportano lavori di demolizione e ricostruzione purché, entro il 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Quanto alla cessione dei crediti, l’ennesimo tentativo di sbloccare il mercato è affidato esclusivamente alla possibilità per il cessionario di ripartire lo sconto in fattura o il credito ceduto in un lasso di tempo più lungo, pari a 10 anni. Una disposizione, questa, retroattiva, che vale solo per i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati. Occorre un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per definire le modalità attuative di tale possibilità. L’opzione per la fruizione del credito in 10 rate di pari importo deve essere comunicata all’amministrazione finanziaria dal fornitore o dal cessionario.

Dunque, al netto delle disposizioni transitorie, per i condomìni il Superbonus nel 2023 sarà al 90%. Per le “villette” bisogna invece distinguere tra i lavori in corso e quelli che inizieranno nel 2023. Più nel dettaglio, i lavori che erano già stati completati almeno al 30% al 30 settembre 2022 potranno essere conclusi entro il 31° marzo 2023 e godere ancora dello sgravio al 110%. Per gli interventi che saranno avviati a partire dal 1° gennaio 2023 sulle unifamiliari, la detrazione invece spetterà nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione, però, che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente (proprietario o titolare di un diritto reale di godimento) abbia un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro, determinato in base ad un nuovo meccanismo, piuttosto articolato, che tiene conto di un «quoziente familiare» formulato appositamente per la rivisitata agevolazione.

Quanto ai condomìni, per gli anni 2024-25, resta il depotenziamento già in vigore prima del Dl Aiuti-quater. La percentuale di spesa sarà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e dagli enti aventi le stesse finalità sociali di tali istituti, nonché dalle cooperative di abitazione, la detrazione resta al 110% fino a tutto il 2023, purché al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Inoltre, la detrazione resta al 110% fino al 2025 per gli interventi agevolabili effettuati nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009.

Infine, vengono stanziati 20 milioni di euro per la nascita di un contributo che potrà essere corrisposto a favore dei contribuenti che non oltrepassino una certa soglia di reddito (15mila euro tenendo conto del citato «quoziente familiare») e che dunque non potrebbero accollarsi la quota di spesa non coperta dal depotenziato bonus. Il contributo varrà per gli interventi che si realizzeranno sui condomìni, sugli edifici da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, nonché sulle unifamiliari a partire dal 2023. Tale contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate. Sarà un Dm del ministero dell’Economia a stabilirne i criteri e le modalità di corresponsione. Il ministero ha 60 giorni di tempo, a partire dall’entrata in vigore del Dl, per adottare il regolamento. I 60 giorni scadono il 18 gennaio 2023.

di Mariagrazia Barletta

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