NOTIZIE

Normativa
17 Febbraio 2023

Stop ai crediti da bonus edilizi, OAR: «Ci sentiamo traditi»

I contenuti del Dl: stop ai crediti e preclusa, inoltre, la possibilità da parte di regioni e enti locali di acquistare i crediti bloccati nei cassetti fiscali delle imprese. Rivista la responsabilità in solido

È stato approvato ieri e nella notte è andato in Gazzetta ufficiale il decreto legge con le nuove misure sui bonus edilizi. Misure che agiscono su tre fronti: bloccano gli sconti in fattura e le cessioni dei crediti derivanti dal superbonus e dagli altri “bonus casa”; impediscono alle regioni e agli enti locali di acquistare i crediti bloccati nei cassetti fiscali delle imprese e ridisegnano, ancora una volta, i limiti della responsabilità in solido del cessionario in caso di frodi. Il decreto va in vigore oggi, 17 febbraio.

«Oggi ci sentiamo traditi, noi professionisti abbiamo dato massima fiducia al governo» così in una nota congiunta l’Ordine degli Architetti di Roma e provincia e l’Ordine degli Ingegneri di Roma, a valle dello stop allo sconto in fattura e cessione del credito arrivato con il decreto legge.

«La situazione continua progressivamente a peggiorare ed è ormai insostenibile. Sono mesi che proponiamo soluzioni alternative allo scopo di sbloccare i crediti fiscali. Un danno per il cittadino che rischia di perdere il beneficio delle detrazioni con l’aggravante di doversi fare carico integralmente delle spese dei lavori, oltre a sanzioni e interessi. E con una ripercussione sulle aziende e sui professionisti impossibilitati a pagare – senza avere incassato – tasse e contributi, con il rischio di fallimento per molti operatori del settore», continua il presidente degli Architetti Alessandro Panci.

«Rimettere in moto il mercato dei crediti non certo parlare di blocco, inutili gli sforzi messi a sistema per contrastare l’aumento del costo delle materie prime e il caro energia, una crisi profonda per  l’economia in generale, non solo il settore delle costruzioni. Il Superbonus doveva  dare un nuovo impulso al settore delle costruzioni ora è un grido di allarme», afferma Massimo Cerri, presidente degli Ingegneri di Roma.

«Tra l’altro – aggiunge Marco Alcaro, consigliere OAR – il blocco dell’acquisto dei crediti imposto alle pubbliche amministrazioni iscritte nell’elenco Istat rischia di coinvolgere anche le casse di previdenza private che stavano procedendo all’acquisto. Questa decisione ignora deliberatamente un confronto dovuto con chi – Ordini professionali, Ance, ma anche tanti imprenditori o associazioni come gli “Esodati del Superbonus” – sono impegnati da mesi per arrivare ad una soluzione condivisa, per impedire che siano messe in ginocchio tante imprese e professionisti, verso una situazione drammatica per l’intera economia del Paese».

Il testo del Dl pubblicato in Gazzetta ufficiale

Fine dell’era “cessioni” dall’entrata in vigore del Dl

Già dalla data di entrata in vigore del Dl (17 febbraio), nel caso del superbonus e degli altri bonus edilizi, non è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Sono fatti salvi – come si dirà meglio in seguito – i lavori già assentiti o iniziati. Più nel dettaglio, l’altolà vale per gli interventi del superbonus, ma anche per il bonus al 50% per le ristrutturazioni, l’ecobonus, il sisma bonus, le detrazioni per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici e il bonus al 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Ci sono, però, delle deroghe allo stop di cessioni e sconti in fattura. Nel dettaglio, ne sono esclusi gli interventi del superbonus (tutti quelli dell’articolo 119 del Dl Rilancio), per i quali in data antecedente all’entrata in vigore del nuovo Dl, ossia prima del 17 febbraio, sia stata presentata la Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata). In più, per i condomini deve essere precedente a tale data anche la delibera assembleare che ha approvato i lavori. Sono inoltre esclusi dal blocco gli interventi di demolizione e ricostruzione con istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo presentata entro il 16 febbraio 2023.

Deroghe analoghe valgono anche per i bonus edilizi diversi dal Superbonus. Più nel dettaglio, sono esclusi dallo stop a cessioni e sconto in fattura gli interventi per i quali entro il 16 febbraio 2023 sia stata presentata la richiesta di titolo abilitativo o, nel caso di interventi che non necessitano di alcun titolo, siano stati avviati i lavori.

Le pubbliche amministrazioni non possono acquistare i crediti

Stroncate sul nascere le iniziative che alcune regioni stavano prendendo per acquistare i crediti dalle imprese, aiutandole ad uscire da una condizione estremamente critica. Il Dl, infatti, vieta alla pubblica amministrazione (il riferimento è all’amplissimo elenco Istat delle amministrazioni pubbliche) di acquistare i crediti derivanti dai “bonus casa”, superbonus compreso.

Responsabilità in solido

Fermo restando le ipotesi di dolo, arrivano nuove regole che mettono al riparo il cessionario dall’ipotesi di concorso in violazione. In particolare, la responsabilità in solido del cessionario non si applica se quest’ultimo è in possesso di un elenco di documenti.

Tali documenti sono:

  • il titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e si attesti che gli interventi di ristrutturazione edilizia rientrano tra quelli agevolabili;
  • notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
  • visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  • fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
  • asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  • nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condòmini;
  • nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dal Dm “Requisiti tecnici” (Dm 6 agosto 2020, art, 6, comma 1), oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti
    documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesti tale circostanza;
  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;
  • un’attestazione rilasciata dalle banche o da Poste (dai soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), che intervengono nelle cessioni, di avvenuta osservanza degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette (di cui agli articoli 35 e 42 del Dlgs n. 231 del 2007).

L’esclusione dalla responsabilità solidale vale anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, che si fanno rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione sopraelencata. Resta, peraltro, fermo che il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

di Mariagrazia Barletta

PHOTOGALLERY

TAG

ATTIVITÀ

DELL'ORDINE

POLITICA

DELL'ORDINE