Dopo le circolari contenenti le indicazioni sul nuovo accertamento di conformità e sulla compatibilità paesaggistica, la Regione Lazio emana un’altra circolare post-“Salva-Casa” con istruzioni operative per coordinare le disposizioni sulle tolleranze costruttive e sull’accertamento di conformità con gli adempimenti che fanno capo alle Aree del Genio Civile, in attesa che venga modificato il regolamento regionale 26 del 26 ottobre 2020.
Il documento specifica la procedura operativa per acquisire il titolo autorizzativo sismico nelle zone non a bassa sismicità. L’istanza, da presentare solo per le zone sismiche 1 e 2 tramite l’applicativo Opengenio, deve
essere corredata dalla stessa documentazione prevista dall’art. 5 del Regolamento Regionale n.
26/2020 in relazione alla disciplina tecnica e alla classificazione sismica del Comune vigenti al momento della realizzazione, attestato con una dichiarazione asseverata dal tecnico abilitato ai sensi dell’art. 34bis comma 3 del Dpr n. 380/2001. Dunque, occorrono:
- attestazione asseverata del tecnico nella quale è riportata una breve descrizione strutturale
dell’intervento oggetto di istanza, data di realizzazione, normativa applicata all’epoca della
realizzazione con dichiarazione di conformità alla stessa; - progetto architettonico, comprensivo di rilievo quotato dello stato dei luoghi e planimetria
ubicativa comprensiva della rappresentazione progettuale autorizzata e quella oggetto di
istanza (stato ante e post operam) evidenziando le eventuali difformità realizzative anche in
ragione della normativa tecnica applicabile; - progetto strutturale con carpenterie quotate e sezioni strutturali significative;
- disegni dei particolari esecutivi delle strutture portanti;
- relazione tecnica illustrativa, dalla quale, in particolare, risultino le scelte progettuali, la normativa applicata e vigente al momento della realizzazione dell’intervento, le verifiche condotte ed il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica, nonché la descrizione dettagliata delle difformità dal titolo abilitativo;
- relazione sulla qualità e dosatura dei materiali;
- relazione geologico-sismica (non obbligatorio – dipendente dalla tipologia di intervento e dall’anno di esecuzione dell’intervento asseverato dal tecnico);
- relazione geotecnica e sulle fondazioni;
- relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilità;
- piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera (non obbligatorio – dipendente dalla tipologia di intervento e dall’anno di esecuzione dell’intervento asseverato dal tecnico);
- configurazione deformate (non obbligatorio – dipendente dalla normativa applicata per l’intervento asseverata dal tecnico);
- diagramma spettri di risposta (non obbligatorio – dipendente dalla normativa applicata per l’intervento asseverata dal tecnico);
- giudizio motivato di accettabilità dei risultati (non obbligatorio – dipendente dalla normativa applicata per l’intervento asseverata dal tecnico);
- rappresentazione grafica delle principali caratteristiche delle sollecitazioni: momenti flettenti (MF), tagli (V), sforzi normali (N);
- schemi strutturali posti alla base dei calcoli;
- attestazione di avvenuto pagamento, planimetria, sezione schematica e sviluppo dei calcoli dai quali si rileva la volumetria, la lunghezza dell’edificio o delle opere infrastrutturali.
Il modulo informatico è generato dall’applicativo Opengenio alla presentazione della richiesta.
La circolare contiene inoltre precisazioni sulla classificazione delle difformità come rilevanti, di minore rilevanza o prive di rilevanza ai fini delle attività di controllo di competenza regionale e dell’emissione dell’attestato di avvenuto deposito.
In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione nei termini previsti, il tecnico può acquisire l’attestazione rilasciata dallo Sportello unico dell’Edilizia circa il decorso dei termini del procedimento ai sensi dell’articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, può produrre una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.
Una precisazione riguarda anche la cosiddetta “sanatoria con opere“: in particolare, se, ai sensi del comma 2 art. 36bis del Dpr 380/2001, in sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo Sportello Unico per l’Edilizia condiziona il rilascio del provvedimento alla realizzazione degli interventi edilizi strutturali, necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi dell’art. 36bis, deve essere presentata ordinaria istanza di autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 93-94-94bis del Dpr 380/2001.