Segnalazione al soprintendente (non autorizzazione) per i lavori di manutenzione ordinaria, finanziati con risorse del Pnrr e del Pnc, che non modificano le caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture, se realizzati su immobili di proprietà pubblica e con destinazione d’uso pubblico, tutelati come beni culturali (dalla parte seconda del Dlgs 42 del 2004). E, verifica dell’interesse culturale in 90 giorni per i beni con più di 70 anni e che sono opera di autore non più vivente: sforamenti del termine sono valutabili ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale.
Sono alcune delle novità inserite nel Dl Pnrr-ter convertito in legge (qui alcune delle novità contenute nel Dl dopo le modifiche approvate in fase di conversione). Il testo è ora atteso in Gazzetta ufficiale per la pubblicazione. Tra le previsioni del provvedimento anche un decreto del ministero dell’Ambiente destinato a riscrivere la disciplina sulle terre e rocce da scavo.
Aggiornamento
La legge di conversione del Dl Pnrr 3 (legge 41 del 2023) è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale ed è in vigore dal 22 aprile. QUI IL TESTO COORDINATO.
Beni culturali, opere di manutenzione ordinaria su immobili pubblici con comunicazione (art. 46)
Il testo contiene alcune novità per i lavori di manutenzione ordinaria non comportanti modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture, da realizzare su immobili di proprietà pubblica e con destinazione d’uso pubblico, tutelati come beni culturali (dalla parte seconda del Dlgs 42 del 2004), qualora siano finanziati con risorse del Pnrr e del Pnc. Per tali interventi, l’autorizzazione della soprintendenza è sostituita da una segnalazione.
Come spiegato nel dossier messo a punto dal Servizio studi della Camera e del Senato, si tratta di una deroga all’art. 21, comma 4, del Codice dei beni culturali (DLgs 42/2004), ai sensi del quale, fatta eccezione per interventi più significativi sottoposti a regimi speciali, «l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente». Nel caso di lavori di manutenzione ordinaria del Pnrr e del Pnc praticati su beni pubblici, dunque, non occorre l’autorizzazione ma va presentata una segnalazione alla soprintendenza competente.
La nuova legge va anche a ridefinire il procedimento amministrativo e le relative tempistiche. Una volta presentata la segnalazione, la soprintendenza competente per territorio, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di 30 giorni, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. Provvedimenti che la soprintendenza può prendere anche decorsi i 30 giorni, se sussistono ragioni di interesse pubblico, e lo fa nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge sul procedimento amministrativo (legge 241 del 1990, articolo 21-nonies). Infine, in caso di false attestazioni, la soprintendenza può comunque inibire la prosecuzione lavori e ordinare il rispristino dello stato dei luoghi anche se sono passati i 30 giorni dalla presentazione della segnalazione.
Modificato il Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 46)
Sono modificate le disposizioni generali del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare viene integrato l’articolo 3, che ora precisa che le «funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal ministero della Cultura». Non è chiaro se e in che termini dovrà essere emanato un provvedimento ad hoc da parte del ministero che dia istruzioni alle soprintendenze. In ogni caso, da quanto si legge nella relazione che accompagna il provvedimento, con tale modifica si intende «garantire l’uniformità delle valutazioni da parte delle locali soprintendenze».
Viene inoltre modificato l’articolo sulla verifica dell’interesse culturale dei beni che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni. In particolare, si stabilisce che il procedimento di verifica deve concludersi non più entro 120 giorni, ma in 90. Trascorsi i quali, in caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento di accertamento dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropolgico è attribuito al direttore generale competente per materia del ministero della Cultura, che provvede entro i successivi 30 giorni. Il mancato rispetto dei termini stabiliti per la conclusione del procedimento di verifica e di azione da parte del direttore generale competente è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale.
Semplificazione della disciplina delle terre e rocce da scavo (art. 48)
Si prevede la semplificazione della disciplina per la gestione delle terre e rocce da scavo, che al contempo dovrà assicurare adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantire controlli efficaci. In particolare, è demandato al ministero dell’Ambiente l’adozione di un decreto ad hoc, di concerto con il ministero delle Infrastrutture e sentito il ministero della Salute. Le semplificazioni dovranno riguardare, tra l’altro, le rocce da scavo classificate come sottoprodotti, provenienti da cantieri di piccole dimensioni o da grandi cantieri e da cantieri di grandi dimensioni non assoggettati a Via o ad Aia, compresi quelli finalizzati alla costruzione e alla manutenzione di reti e infrastrutture.
Una ridefinizione della normativa è prevista anche per i depositi temporanei delle terre e delle rocce da scavo classificate come rifiuti e per i cantieri di micro-dimensioni per i quali è attesa una produzione di terre e rocce da scavo non superiore a mille metri cubi. Il nuovo provvedimento dovrà, inoltre, affrontare il tema della gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica. Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, la cui emanazione è prevista entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge Pnrr-ter, sarà abrogato il Dpr 120 del 2017.