Partirà dal 1° ottobre 2024 l’obbligo di possesso di una “patente” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Sono esclusi dall’obbligo i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, nonché le imprese dotate di attestazione Soa con classifica non inferiore alla terza. Al di sopra di precisi importi relativi al valore dei lavori (150mila euro per i lavori pubblici e 500mila per quelli privati), arrivano sanzioni per committenti e responsabili dei lavori che versano il saldo finale senza aver verificato, con esito positivo, la congruità dell’incidenza della manodopera.
Sono alcune delle misure inserite nel decreto Pnrr (Dl 19 del 2024), diventato legge con l’approvazione definitiva, arrivata oggi 23 aprile, in Aula al Senato. Ecco le principali misure che riguardano il settore dell’edilizia.
Dal 1° ottobre 2024 si parte con la “patente a punti” nei cantieri (art. 29)
Il Dl ha introdotto la cosiddetta “patente a punti” nel settore dell’edilizia, le cui regole sono state modificate in modo consistente in fase di conversione. Partirà dal 1° ottobre 2024 l’obbligo di possesso di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Sono esclusi dall’obbligo i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, nonché le imprese dotate di attestazione Soa con classifica non inferiore alla terza. La “patente” viene rilasciata dall’Ispettorato nazionale del lavoro e parte da 30 crediti, che vengono scalati in seguito all’accertamento definitivo di violazioni. Se si scende sotto la soglia di 15 punti non è possibile operare nei cantieri fino all’integrazione dei crediti. Come ottenere ulteriori punti e come riacquisire quelli decurtati lo deciderà un decreto del ministero del Lavoro. Il taglio del punteggio si ha solo a seguito di provvedimenti definitivi, ossia sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione divenute definitive. Un apposito allegato stabilisce quanto pesano le violazioni. Ad esempio, la mancanza del Dvr “costa” cinque punti, del Pos tre punti; l’infortunio mortale di un lavoratore per inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza comporta la decurtazione di 20 punti e può causare la sospensione, in via cautelativa, della patente fino a 12 mesi. Chi, pur essendo sottoposto all’obbligo, opera nei cantieri senza “patente” o con una “patente” con meno di 15 punti è soggetto, oltre all’estromissione dai lavori pubblici per sei mesi, a una sanzione pari al 10% del valore dei lavori e, in ogni caso, non inferiore a 6mila euro.
Congruità dell’incidenza manodopera, sanzioni per committenti e responsabili dei lavori (art. 29)
Il Dl Pnrr introduce sanzioni per la mancata verifica della congruità della manodopera. Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva seguendo le indicazioni del Dm 143 del 2021. La mancata verifica comporta delle sanzioni. Più nel dettaglio, negli appalti pubblici di valore non inferiore a 150mila euro, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance. Quanto agli appalti privati, se questi hanno un valore complessivo pari o superiore a 500mila euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da mille a 5mila euro a carico del committente.
Una misura, quella relativa alla congruità dell’incidenza della manodopera, che si inserisce in un quadro di disposizioni in materia di appalti pubblici e privati introdotto al fine di contrastare il lavoro irregolare. Quadro che, sulla scia di quanto già disposto con il nuovo Codice degli appalti (Dlgs 36 del 2023) comprende l’obbligo di corrispondere al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto un trattamento non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto.
Appalti e concorsi, rifiuto della cessione del credito entro 30 giorni (art. 40)
Con una modifica dell’Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici si riduce da 45 a 30 giorni il termine entro il quale le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione. Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa, la misura è stata introdotta per favorire il conseguimento della riforma 1.11 “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”, prevista dal Pnrr. L’obiettivo è «rendere più spedita la cessione dei crediti derivanti da transazioni commerciali, che diventa efficace e opponibile una volta trascorsi 30 giorni di silenzio/inazione da parte della stazione appaltante».
E-procurement, fino al 2025 piattaforme certificabili con dichiarazioni dei gestori (art. 12, comma 16-quater)
Si interviene sul processo di digitalizzazione di tutte le fasi dei contratti pubblici iniziato dal 1° gennaio 2024 per effetto del nuovo Codice degli appalti. Più nel dettaglio, in via provvisoria, fino al 31 dicembre 2025, le piattaforme di approvvigionamento possono essere certificate dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) sulla scorta delle dichiarazioni autocertificate dai gestori attestanti la conformità delle piattaforme ai requisiti previsti dalla legge.
Rifinanziati alcuni progetti del Pnrr (art. 1, commi 1 e 6)
Sono stanziati 3,44 miliardi di euro per il periodo 2024-2029 per portare avanti alcuni progetti del Pnrr che a seguito della decisione di revisione del Piano, adottata dal consiglio Ecofin dello scorso 8 dicembre, erano stati in tutto o in parte definanziati (il taglio era pari a 7,43 miliardi di euro). Le risorse vanno a sei specifici interventi che riguardano: la creazione di servizi pubblici digitali all’avanguardia orientati al cittadino (19 milioni); la costruzione e il recupero dei teatri di posa di Cinecittà (30 milioni); l’utilizzo dell’idrogeno nei settori hard-to-abate (1 miliardo); la realizzazione di alcuni Piani urbani integrati (1 miliardo e 594 milioni); il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità nelle aree interne (500 milioni); la valorizzazione di beni confiscati alle mafie (300 milioni). Si prevede, inoltre, il rifinanziamento di alcuni interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr con l’assegnazione di 2,6 miliardi da suddividere negli anni dal 2024 al 2028. Risorse che sono destinate, tra l’altro, ad interventi per le aree dei sismi del 2009 (L’Aquila) e del 2016 (Centro Italia).
Un commissario straordinario per la realizzazione di alloggi universitari (artt. 5 e 6)
Il decreto dispone la nomina (con Dpcm) di un Commissario straordinario, operante presso il ministero dell’Università, con poteri speciali per la realizzazione dei nuovi posti letto, destinati agli studenti universitari, previsti dal Pnrr. Al commissario è attribuito il potere, in via sostitutiva, in caso di perdurante inerzia dei soggetti attuatori, di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all’esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di altre società o amministrazioni pubbliche. Un Commissario straordinario sarà nominato anche per assicurare la realizzazione degli interventi (stralciati dal Pnrr) di recupero e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità̀ organizzata. Alcune semplificazioni per la realizzazione di alloggi universitari transitano per la modifica della legge 338 del 2000. Le modifiche (apportate dall’articolo 7 del Dl) puntano a semplificare l’attuazione degli interventi finalizzati alla creazione di residenze universitarie, intervenendo in particolare sulla normativa urbanistico-edilizia e prevedendo alcune agevolazioni in materia.
Pnrr, rinnovabili i contratti di collaborazione dei professionisti (art. 8, comma 2)
Con una modifica approvata alla Camera si introduce la possibilità di rinnovare o di prorogare per più di una volta i contratti di collaborazione sottoscritti con professionisti ed esperti per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del Pnrr.
Risorse per stabilizzare il personale che opera nei crateri sismici (art. 8, commi 21 e 22)
Il decreto incrementa di 2,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024, le risorse destinate all’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione nei crateri dei sismi del 2002 (Molise), del 2009 (L’Aquila), del 2012 (Emilia) e del 2016 (Centro Italia).
Gli interventi definanziati continuano a godere degli iter semplificati previsti per gli interventi del Pnrr (art. 12)
Gli interventi non ricompresi più nel Pnrr, se si trovano a buon livello di avanzamento (devono essere già state indette le procedure di gara), potranno continuare a beneficiare delle semplificazioni di cui godono gli interventi finanziati dal Pnrr.
Ricorso ampio alla conferenza di servizi semplificata fino a tutto il 2024 (art. 12, comma 6)
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata, con le modalità speciali previste dall’art. 13 del decreto cosiddetto “Semplificazioni” (Dl 76 del 2020).
Titoli abilitativi e comunicazioni, semplificazioni per le imprese artigiane (art. 12, commi 12 e 13)
Con delle modifiche al Dlgs 222 del 2016 si stabilisce che l’avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione di un lungo elenco di attività di impresa artigiana non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione.
Semplificazioni per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica (art. 12, comma 16-bis)
Con una modifica approvata alla Camera vengono introdotte alcune semplificazioni per la realizzazione delle colonnine di ricarica, al fine di consentire il raggiungimento dei target previsti dal Pnrr. Più nel dettaglio, si stabilisce che laddove non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell’Ue, l’istanza per l’occupazione del suolo pubblico, la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica e delle relative opere di connessione alla rete di distribuzione, si intende accolta qualora entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente proprietario della strada. Resta salva la facoltà dell’ente di imporre delle prescrizioni successivamente alla scadenza del termine nonché di adottare determinazioni in via di autotutela.
Niente verifica archeologica preventiva per le infrastrutture di rete finanziate dal Pnrr (art. 12-bis)
La Camera ha aggiunto al decreto una semplificazione per la realizzazione di infrastrutture di rete finanziate con risorse del Pnrr. In particolare, gli interventi di “lieve entità” sono esclusi dall’obbligo della verifica preventiva dell’interesse archeologico. In caso di interventi, riguardanti infrastrutture di rete qualificabili come “di media entità”, è prevista invece una modalità semplificata per l’espletamento della verifica preventiva dell’interesse archeologico. Per interventi di lieve entità si intendono quelli che comportano uno scavo inferiore a 500 m di lunghezza, una larghezza non superiore a 50 cm e una profondità non superiore a 1,20 m, o la posa di manufatti prefabbricati connessi alla rete che comportano uno scavo avente una profondità massima di 60 cm. Per interventi di media entità si intendono quelli che comportano uno scavo compreso tra i 500 e i mille metri di lunghezza, con una larghezza non superiore a 50 cmi e una profondità non superiore a 1,20 metri, o l’infissione di sostegni nel numero massimo di cinque unità e che comportino uno scavo massimo di 1,5 m.