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17 Aprile 2025

NTA, Roma Capitale emana la circolare esplicativa

Il dipartimento di Programmazione e attuazione urbanistica di Roma Capitaledirezione Pianificazione generale ha emanato una circolare esplicativa sull’adozione della variante alle Norme tecniche di attuazione (Nta) del Piano regolatore.

Oltre a illustrare puntualmente le modifiche approvate, la circolare ricorda che dal momento dell’adozione mediante delibera assembleare della variante alle Nta, si applicano le misure di salvaguardia previste dall’articolo 12, comma 3 del Testo unico per l’Edilizia (Dpr 380/2001).

L’art. 12 del D.P.R. n. 380/2001 al comma 3 stabilisce che “In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione”.

Le misure di salvaguardia – viene ancora ricordato nella circolare che riporta il parere della Regione Lazio 335/2006) – non hanno lo scopo di impedire, in modo generalizzato, qualsiasi tipo di utilizzazione del territorio, ma solo di inibire quelle utilizzazioni che si pongono in contrasto con il nuovo strumento urbanistico, in corso di approvazione.

Tale misura presuppone che la domanda sia conforme alla strumentazione vigente, e si concretizza esclusivamente, in caso di contrasto dell’intervento da realizzare con le previsioni degli strumenti adottati, nella sospensione di ogni determinazione in ordine alle istanze relative al Permesso di Costruire o ad altro titolo edilizio comunque denominato, nonché ai Piani attuativi e programmi urbanistici come definiti dagli articoli 1 e 1 bis della L. R. 36/87 e s.m.i..

Di conseguenza, nel periodo che intercorre fra l’adozione e l’approvazione della variante parziale alle Norme tecniche di attuazione del Prg è possibile garantire il prosieguo delle istruttorie relative a titoli edilizi non ancora formalizzati e/o ancora da presentare quando sia garantita la conformità dell’intervento alle norme vigenti e quando l’intervento proposto non sia in contrasto con la variante adottata; pertanto, qualora l’istanza sia ammissibile in base allo strumento urbanistico vigente diviene necessario un esame di compatibilità con lo strumento urbanistico adottato. In caso di compatibilità anche con lo strumento adottato si arriverà al provvedimento favorevole al contrario, in caso di contrasto, dovranno essere applicate le misure di salvaguardia mediante provvedimento di sospensione.

La circolare 75625 del 4 aprile 2025

di Mariagrazia Barletta

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