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08 Aprile 2025

La circolare del MiC: l’accertamento di compatibilità paesaggistica secondo il “Salva-casa” non contrasta con il Dlgs 42 del 2004

L’accertamento di compatibilità paesaggistica attivabile secondo il nuovo articolo 36-bis del Testo unico dell’Edilizia non contrasta con le norme del Codice dei Bani culturali e del Paesaggio (articoli 167 e 183). A metterlo nero su bianco, dando indicazioni alle Soprintendenze, è il ministero della Cultura che ha diramato una circolare (qui il testo) per affrontare una questione molto dibattuta.

Da un lato, il nuovo accertamento di conformità in sanatoria introdotto dal “Salva-Casa” consente di procedere con la verifica di compatibilità paesaggistica quando l’intervento oggetto di regolarizzazione è stato realizzato in assenza o in difformità dal nulla osta, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati.

Dall’altra, però, l’articolo 167, comma 4 del Codice Urbani consente, invece, di attivare l’accertamento di compatibilità paesaggistica per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.

Le due norme, dunque, non collimano sul tema dell’aumento di superfici o volumi, che per una disposizione normativa (art. 36-bis) sono possibili ai fini dell’avvio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica e per l’altra (art. 167, comma 4) no. In più c’è l’articolo 183 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, secondo cui le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del Dlgs 42 del 2004 se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

Dunque, c’è contrasto tra le due norme? Nient’affatto secondo il ministero della Cultura: il contrasto è solo apparente.

«Tale antinomia è soltanto apparente – scrive il ministero – e può essere risolta applicando il criterio cronologico della successione delle leggi nel tempo. Infatti, al disposto di cui all’art. 183, co. 6 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio deve essere riconosciuta una funzione programmatica che, in quanto tale, non è in grado di incidere sui superiori principi ordinamentali che disciplinano la successione delle leggi nel tempo».

«In ogni modo l’art. 36-bis del Tue non deroga ai principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio
in quanto il parere delle Sabap mantiene natura vincolante ai fini dell’accertamento della
compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio già effettuato, sicché non sussiste alcun contrasto
con l’art. 183, co. 6, del Codice BCP».

«Alla luce delle suesposte considerazioni si può ritenere che la disposizione di cui all’art. 36-bis trovi
piena applicazione, stante il criterio cronologico, anche in mancanza di un richiamo derogatorio
dell’art. 167, comma 4, del Codice dei BCP al suo interno. Il divieto di rilascio in sanatoria dell’autorizzazione paesaggistica non esclude, infatti – conclude il MiC – che il legislatore possa introdurre, per legge e in via generale, limitate ipotesi in cui sia possibile accertare ex post la compatibilità paesaggistica di un intervento».

di Mariagrazia Barletta

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