Novità nella normativa antincendio, in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 14 febbraio 2020 che modifica la sezione V dell’allegato 1 al Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015) e che entrerà in vigore il 6 aprile prossimo.
Le nuove regole tecniche verticali riguardano la prevenzione incendi in uffici, attività ricettive turistico – alberghiere, autorimesse, attività scolastiche e attività commerciali, ma non richiedono adeguamento alle attività già in essere e conformi alla normativa precedente.
Negli uffici le nuove disposizioni riguardano gli edifici con oltre 300 occupanti, oltre alle caratteristiche delle quota massima dei piani.
Nelle autorimesse i parametri considerati sono la caratteristica prevalente degli occupati, la superficie lorda e la quota dei vari piani.
Le attività ricettive interessate dalle novità antincendio sono quelle con oltre 25 posti letto, mentre le attività scolastiche interessate sono quelle con affollamento oltre i 100 occupanti.
La nuova pianificazione antincendio riguarda invece le attività commerciali solo se oltre i 400 mq.
(GV)