Rinviato di un anno l’obbligo, sancito dal Dm 1° settembre 2021 (il cosiddetto Dm “Controlli”), di affidarsi esclusivamente a tecnici in possesso di specifica qualifica per i controlli e le manutenzioni di impianti, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio. È l’effetto del decreto interministeriale (firmato dai ministri dell’Interno e del Lavoro) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dello scorso 25 settembre.
Il decreto differisce di un anno i contenuti dell’articolo 4 del Dm “Controlli”, che fa parte del tris di provvedimenti (gli altri sono il “Minicodice” e il Dm sulla gestione della sicurezza antincendio) messi a punto per sostituire le attuali norme sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro contenute nel Dm 10 marzo 1998.
Secondo quanto sancito nella prima versione del Dm del 1° settembre 2021, a partire dal 25 settembre 2022, per operare sui presidi antincendio, i tecnici avrebbero dovuto avere una specifica qualifica, che si ottiene dopo un percorso di formazione ad hoc e il superamento di alcune prove di esame presso le strutture centrali o periferiche dei Vigili del Fuoco. Ora questa data slitta al 25 settembre 2023.
Il Dm appena pubblicato è già in vigore e modifica anche i contenuti minimi di alcuni corsi di formazione per tecnici manutentori qualificati. Per le abilità, le conoscenze e le competenze che i tecnici devono possedere, si fa riferimento – viene ora specificato – non solo alle disposizioni del Dm “Controlli”, bensì anche alle pertinenti norme tecniche.
Il testo del decreto interministeriale 15 settembre 2022
Si veda anche:
– Progettazione antincendio nei luoghi di lavoro, la guida di Inail e Vigili del Fuoco
– Testo Unico Sicurezza, la versione aggiornata ad agosto 2022