Sono prorogate per un altro anno le disposizioni transitorie, nate durante la pandemia, che consentono lo svolgimento in modalità semplificata degli esami per l’abilitazione alla professione di architetto. Novità per l’aggiornamento dei tecnici competenti in acustica. Prorogate le disposizioni che velocizzano l’autorizzazione di impianti fotovoltaici a servizio di strutture ricettive e termali. Differite anche le norme sul cosiddetto “scudo erariale” e la possibilità di approvare varianti ad opere strategiche senza far ricorso al Cipess.
Sono alcuni dei contenuti del Dl Milleproroghe diventato legge con il via libera definitivo arrivato ieri, 21 febbraio, al Senato.
Esami di Stato per l’abilitazione, possibili in modalità semplificata anche per il 2024 (art. 6, comma 3)
Il Milleproroghe mantiene in vita per un altro anno le disposizioni transitorie, nate durante il periodo pandemico, che consentono lo svolgimento in modalità semplificata degli esami di abilitazione relativi a diverse professioni, tra cui quella di architetto. Dunque, anche per il 2024 il ministero dell’Università potrà definire delle modalità semplificate per lo svolgimento delle sessioni di prova del 2024, in deroga alle disposizioni ordinarie.
Tecnici competenti in acustica, tempi variati per l’aggiornamento (art. 12, comma 6-octies)
Il Milleproroghe modifica l’allegato I al Dlgs 42 del 2017, contenente le regole per l’iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica, istituito presso il ministero dell’Ambiente. Ad essere emendato è il punto due, con l’effetto di estendere da cinque a otto anni il tempo che, a partire dall’iscrizione all’albo, viene concesso ai tecnici per completare l’aggiornamento di 30 ore. Sembrerebbe che gli otto anni vengano concessi solo per il primo ciclo di aggiornamento che segue l’iscrizione all’albo del ministero, poi i successivi periodi di riferimento tornerebbero ad essere di cinque anni. Il condizionale è d’obbligo perché, dopo la modifica del Milleproroghe, la disposizione del Dlgs non è più così chiara. Secondo il punto due dell’allegato, così come modificato dopo l’emendamento che fa parte della legge di conversione del Milleproroghe, «ai fini dell’aggiornamento professionale», gli iscritti nell’elenco del ministero dell’Ambiente, «devono partecipare, nell’arco di otto anni dalla data di pubblicazione nell’elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni».
Spettacoli da vivo, semplificazioni ampliate e prorogate (art. 7, comma 5)
Per tutto il 2024 le manifestazioni temporanee, che prevedono spettacoli di teatro, di danza, concerti, musical e proiezioni cinematografiche, possono essere realizzate presentando una Scia, purché si svolgano in un orario compreso tra le 8 del mattino e l’una del mattino seguente e siano destinate a non più di 2mila spettatori. In tali casi, dunque, non è necessaria l’istanza per la licenza come previsto dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), inoltre, la verifica di sicurezza non viene effettuata dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ma da un professionista iscritto all’albo.
Impianti fotovoltaici con dichiarazione asseverata per hotel e terme (art. 12, comma 2-bis)
Viene differito dal 16 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW, a servizio delle strutture turistiche o termali, possono essere realizzati presentando una Dichiarazione di inizio lavori asseverata. Per continuare a godere della semplificazione, gli impianti devono essere realizzati con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde e finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle strutture stesse. L’iter accelerato non si applica – salvi alcuni casi eccezionali – se gli impianti ricadono in aree situate nei centri storici o soggette a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Se gli impianti fotovoltaici ricadono in aree situate nei centri storici o soggette a tutela ai sensi dell’articolo 136 del Codice del paesaggio, è possibile presentare la dichiarazione di inizio lavori asseverata (prevista dal comma 1 dell’articolo 6-bis del Dlgs 28 del 2011), a condizione che vi sia una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l’aspetto dei materiali della tradizione locale.
Scudo erariale, proroga di sei mesi (art. 8, comma 5-bis)
Con una modifica approvata alla Camera viene prorogata di sei mesi (dal 30 giugno al 31 dicembre 2024) la disposizione del Dl 76/2020 sul cosiddetto “scudo erariale”. Per gli amministratori, i dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse, la responsabilità erariale è limitata ai danni cagionati dalle sole condotte attuate con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave.
Varianti di infrastrutture strategiche senza autorizzazione del Cipess fino al 2024 (art. 8, comma 9-bis)
Viene estesa fino al 2024 la disposizione che permette alle stazioni appaltanti di approvare le varianti di opere strategiche, qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato, senza ricorrere al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess). Nello specifico si fa riferimento alle varianti da apportare ai progetti definitivi approvati dal Cipess, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione, relativamente agli interventi di infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di VIA sia già stata avviata alla data del 19 aprile 2016.
Procedure semplificate per affidamenti di opere del Pnrr e Pnc (art. 8, comma 5)
Per gli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale complementare (Pnc) continuano ad applicarsi, fino al 30 giugno 2024, le già previste procedure semplificate di affidamento.
Agevolazioni per il risparmio energetico cumulabili con i contributi regionali (art. 3 comma 12-ter)
Viene estesa anche agli anni 2025 e 2026 la possibilità, già prevista per gli anni 2023 e 2024, di cumulare le agevolazioni fiscali nazionali per il risparmio energetico (rientranti nel bonus per le ristrutturazioni edilizie e nell’ecobonus) con altri contributi concessi dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con i bonus nazionali. In ogni caso la somma dell’agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo.
Terremoto dell’Italia Centrale, ancora operativa la segreteria tecnica di progettazione (art. 7, commi 1-3)
Viene prorogata da sette a otto anni la durata della segreteria tecnica di progettazione, costituita presso il Segretariato generale del ministero della Cultura, creata allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.