Sintesi, articolo per articolo, delle misure sull’edilizia e gli appalti inserite nel decreto convertito in legge
Il Dl Aiuti quater diventa legge con il via libera definitivo arrivato oggi, 12 gennaio, in Aula alla Camera. Tra le maggiori novità vi è l’introduzione, in sede di conversione, di due misure (articolo 9) che agiscono sul Superbonus, tentando di arginare il nodo delle cessioni bloccate che ha travolto imprese e professionisti. La prima modifica aumenta da due a tre le possibilità di cessione dei crediti verso le banche e gli istituti di credito; l’altra consente alle imprese, che non riescono a monetizzare i crediti del Superbonus, di accedere a prestiti garantiti dallo Stato tramite la Sace, la società assicurativo-finanziaria controllata dal ministero dell’Economia.
Ma il testo della legge prevede anche altre novità, come la definizione di una procedura accelerata per la costituzione di comunità energetiche su beni del Demanio militare e poi l’istituzione di un fondo per la rigenerazione urbana a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti. Arriva anche una deroga al ricorso alle centrali di committenza per i servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 139mila euro, connessi alle opere del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc). Ora il testo è atteso In Gazzetta ufficiale per la pubblicazione.
Il testo approvato in via definitiva dal Parlamento e in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale
Superbonus, cinque passaggi per le cessioni e prestiti garantiti Sace (art. 9)
Dunque, sul fronte del Superbonus, i passaggi consentiti per le cessioni – salvo ulteriori modifiche – diventano cinque: la prima cessione è libera, tre (non più due) sono verso le banche, gli intermediari finanziari, le società appartenenti a gruppi bancari o le imprese di assicurazione e infine la quinta e ultima possibilità di cessione è quella tra la banca ed il correntista (ad eccezione del consumatore) che sia una società, un professionista o una partita Iva. Questa misura è anche retroattiva. Più nel dettaglio, la cessione in cinque passaggi può essere applicata anche nel caso in cui le comunicazioni di opzione per la cessione o per lo sconto in fattura siano state inviate all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl Aiuti-quater.
La legge introduce, per le imprese che non riescono a monetizzare i crediti a causa della paralisi quasi totale delle cessioni, la possibilità di ricorrere ad un prestito con garanzia da parte della società Sace. Tali garanzie possono essere dunque attivate per i finanziamenti richiesti dalle imprese, con sede in Italia, che hanno realizzato gli interventi ammessi al Superbonus. Inoltre, «i crediti di imposta eventualmente maturati dall’impresa alla data del 25 novembre 2022» «possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell’impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali».
La legge di conversione ha anche cancellato il periodo transitorio che era stato disegnato dal Dl al fine di smorzare l’impatto del passaggio all’aliquota al 90% per i lavori in corso o già programmati. Tale fase transitoria è stata riscritta dalla legge di Bilancio in vigore dal 1° gennaio (per approfondimenti si rimanda all’articolo Superbonus, caro-prezzi, progettazione, consumo di suolo: le misure nella legge di Bilancio 2023.
Procedure accelerate per le comunità energetiche su beni del Demanio militare (art. 6)
La legge Aiuti quater interviene sul cosiddetto Dl Energia (Dl 17 del 2022) ampliando le possibilità, in esso previste, di impiegare i beni del Demanio militare o in uso al ministero della Difesa per installare impianti da fonti rinnovabili, ricorrendo per la copertura dei relativi oneri anche alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Per la realizzazione di Comunità energetiche rinnovabili (Cer), tali beni possono essere affidati in concessione o utilizzati direttamente dal ministero della Difesa. In particolare, le comunità energetiche possono essere costituite anche per impianti superiori a 1 MW, con possibilità di accedere alle agevolazioni anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze non connessi sotto la stessa cabina primaria.
Inoltre, tali stabili possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza e rientrano nel perimetro delle aree idonee ope legis, ossia nel novero delle aree considerate idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili dal Dlgs 199 del 2021. La legge Aiuti quater, oltre a prevedere una semplificazione delle procedure autorizzative, stabilisce anche che per la creazione di Cer sui beni del Demanio militare possono essere utilizzati anche gli immobili non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all’Agenzia del Demanio o non ancora alienati. Per l’individuazione dei beni su cui installare gli impianti viene prevista la nomina, da parte del ministero della Difesa, di un commissario speciale e di due vicecommissari, cui non spetta alcun compenso o rimborso spesa.
Fondo per la rigenerazione urbana nei Comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti (art. 14-quinquies)
La legge istituisce, nello stato di previsione del ministero dell’Interno, un fondo per gli investimenti di rigenerazione urbana a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti. La dotazione del fondo è di 235 milioni per il biennio 2025-26. Sarà un Dm dei ministeri dell’Interno e dell’Economia, da adottare entro il 30 giugno 2023, ad individuare i criteri per la ripartizione delle risorse.
Deroga al ricorso alle centrali di committenza per servizi di architettura e ingegneria oltre i 139mila euro, connessi alle opere del Pnrr e del Pnc (art. 10, comma 1)
Viene modificata una delle deroghe al Codice degli appalti stabilite dal Dl cosiddetto Sblocca cantieri (Dl 32 del 2012). Decreto che – va ricordato – ha messo in stand-by, fino al 30 giugno 2023, alcune norme del Codice degli appalti. Il Dl Aiuti quater interviene sulla disposizione che, per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del Pnrr e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, consente ai Comuni non capoluogo di provincia di far ricorso, non solo alle centrali di committenza e alle stazioni uniche appaltanti, come previsto dal Codice, ma anche alle unioni di Comuni non qualificate come centrali di committenza, alle province, alle città metropolitane e ai Comuni capoluogo di provincia. Questa deroga, viene ora specificato con il Dl Aiuti-quater, vale per i lavori dai 150mila euro a salire e per le forniture e i servizi, compresi quelli di architettura e ingegneria, di importo pari o superiore a 139mila euro.
Pnrr, per le stazioni appaltanti si apre una seconda chance per l’accesso al Fondo per le opere indifferibili (art. 10, comma 2)
Per le stazioni appaltanti destinatarie delle risorse del Pnrr e del Pnc che, pur avendone i requisiti, non hanno potuto beneficiare del Fondo per le opere indifferibili viene data una seconda chance per l’accesso alle risorse disponibili. Si tratta di una misura che punta a fronteggiare gli aumenti di costo derivanti dal rincaro delle materie prime e dei servizi energetici, riservata alle stazioni appaltanti che entro il 31 dicembre 2022 abbiano proceduto all’avvio delle gare per l’affidamento dei lavori. I contributi possono essere assegnati attingendo alle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del Fondo. Per l’attuazione di tale misura occorre, però, un Dm del ministero dell’Economia.
Conto energia, quando regioni e comuni sono considerati “soggetti responsabili” (art. 9-bis)
In sede di conversione è stata introdotta una norma di interpretazione autentica in base alla quale gli enti locali e le regioni sono considerati “soggetti responsabili” dell’esercizio e della manutenzione dell’impianti solari fotovoltaici e hanno diritto a richiedere e ottenere le stesse tariffe incentivanti previste, a favore degli impianti architettonicamente integrati o realizzati su un edificio, dal secondo, terzo, quarto e quinto conto energia, anche nel caso in cui ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.
Rafforzamento della Commissione tecnica Pnrr-Pniec (art. 11)
La legge introduce alcune misure che puntano a rafforzare la capacità operativa delle Commissione tecnica a cui è affidata l’istruttoria per la Valutazione di impatto ambientale (Via) dei progetti Pnrr-Pniec. In particolare, viene prevista la possibilità di nominare fino a trenta componenti aggregati per il potenziamento temporaneo della Commissione. Una nuova norma, inoltre, consente alla Direzione generale per le valutazioni ambientali del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) di avvalersi, per un periodo di tre anni, per le esigenze delle Commissioni Via-Vas e Pnrr-Pniec, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria.