Il modulo, predisposto con Dm del Mite, operativo dopo l’emanazione dei provvedimenti dell’Arera
Il ministero della Transizione ecologica (Mite) ha pubblicato il decreto che estende ed aggiorna il modello unico utilizzato per l’installazione e la connessione alla rete del fotovoltaico. Il modello, attualmente in uso per potenze fino a 50 KW, si applica agli impianti di potenza nominale fino a 200 KW. Si va così ad aggiungere un importante tassello alle semplificazioni introdotte con il decreto cosiddetto Bollette (Dl 17 del 2022). Decreto legge che – va ricordato – ha previsto l’applicazione del modello unico anche agli impianti dai 50 ai 200 KW e ne ha demandato l’aggiornamento ad un Dm del Mite da emanare con il concerto del ministero per gli Affari regionali. Il Dm è giunto ora al traguardo ed è in vigore dallo scorso 8 settembre.
Per comprendere qual è il perimetro d’azione del nuovo modello unico, va anche detto che questo si applica agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che non necessitano dell’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso. E, nell’ambito del fotovoltaico, la casistica degli interventi esenti da permessi, autorizzazioni ed atti di assenso è stata ampliata proprio dal Dl Bollette.
Con il decreto Mite viene aggiornato dunque il modello già in uso dal 2015 (che ha preso vita con il decreto del ministero dello Sviluppo economico 19 maggio 2019). Presto tale modello sarà rimpiazzato dal nuovo, che varrà per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti solari fotovoltaici fino a 200 KW. Per il passaggio dal modello del 2015 all’attuale, occorre però un’ulteriore azione che consiste nell’emanazione da parte dell’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, di provvedimenti che andranno a completare il contenuto informativo del nuovo modello unico con alcuni dati funzionali alla connessione e all’accesso al mercato.
L’estensione del modello non riguarda solo la potenza degli impianti, perché si potrà utilizzare in tutti i casi in cui la normativa non richiede autorizzazioni o atti di assenso. E – come si diceva – tale casistica è stata ampliata dal Dl Bollette dello scorso marzo e dalla sua legge di conversione (n. 34 del 2022), che hanno modificato l’articolo 7-bis (comma 5) del DLgs 28 del 2011. Ed è proprio l’articolo 7-bis (comma 5) a definire il perimetro entro cui il modello unico e la procedura semplificata possono essere applicati.
Il modello unico consente infatti di attivare un iter più “snello” con il vantaggio di poter avviare i lavori dopo aver trasmesso, in via informatica, la prima parte del modulo unico al gestore di rete competente che verifica la domanda e, in caso di esito positivo, la inoltra al Comune, al Gse, ed anche alla Regione o alla provincia autonoma se richiesto dalla normativa. Dunque, il modello dà inizio ad un dialogo tra i diversi soggetti coinvolti, riducendo, a vantaggio dei cittadini, i passaggi burocratici. Al termine dei lavori, il richiedente invia la seconda parte del modulo al gestore di rete. È ancora una volta il gestore ad inoltrare le dovute informazioni al Comune, al Gse e a Terna.
Il Dm del Mite (n. 297 del 2022) contenente il modello unico