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04 Aprile 2023

Dl Crediti: tutte le novità approvate dal Parlamento

Dalla proroga del bonus al 110% per le “villette” alle numerose esclusioni rispetto al blocco dei meccanismi dello sconto in fattura e della cessione dei crediti, fino alla possibilità di inviare la comunicazione di cessione anche oltre il 31 marzo sfruttando la remissione in bonis. Sono alcune delle novità incamerate dal Dl Crediti (Dl 11 del 2023) durante l’esame alla Camera. Il testo, dopo il via libera di Montecitorio arrivato oggi, 4 aprile, approda a Palazzo Madama per un breve passaggio che, salvo improbabili colpi di scena, non lascia spazio a ulteriori correzioni in quanto il Dl va convertito, pena la decadenza, entro il 17 aprile.

Come si diceva, sono tante le novità che fanno ingresso nel decreto con l’approvazione a Montecitorio.

Aggiornamento del 12 aprile 2023
La legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale e va in vigore da oggi.
Qui il testo coordinato.

Proroga per le villette

Le ville unifamiliari e le unità indipendenti con accesso autonomo, che hanno raggiunto il traguardo del 30% dello stato di avanzamento dei lavori al 30 settembre 2022, possono usufruire del superbonus al 110% fino al 30 settembre 2023, ottenendo così una proroga di sei mesi.

Maglie più larghe per lo stop a cessioni e sconto in fattura

Diverse le deroghe al blocco che ha congelato, salvo poche eccezioni, i meccanismi di cessione e sconto in fattura. Spunta il ritorno della cessione dei crediti e dello sconto in fattura per il bonus al 75% per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche. E non solo. Lo stop non è valido anche per gli Iacp, le cooperative di abitazione e gli enti del terzo settore, che beneficiano del superbonus. Esclusi anche gli interventi del superbonus praticati nei territori flagellati dai terremoti susseguitisi dal 1° aprile 2009 e nelle aree colpite dall’alluvione delle Marche.

Un’altra deroga riguarda gli interventi, inseriti in piani di recupero e di riqualificazione urbana, agevolati dal superbonus o dagli altri bonus casa (recupero del patrimonio edilizio, efficientamento energetico, adozione di misure antisismiche, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di auto elettriche, eliminazione delle barriere architettoniche con il bonus al 75%) ed effettuati nelle aree classificate come zone sismiche 1,2 e 3. Per beneficiare di tale deroga, i piani, attuabili attraverso titoli semplificati, devono essere stati approvati dai comuni entro il 17 febbraio 2023 e devono concorrere al risparmio energetico e all’adeguamento sismico degli edifici interessati.

Superbonus, detrazione in 10 anni su opzione

Per il periodo di imposta 2023 e, relativamente alle spese sostenute nel 2022, la detrazione del superbonus può essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Il passaggio dalle quattro quote ordinarie alle 10 rate avviene su opzione del contribuente. L’opzione è irrevocabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, ossia nella dichiarazione 2024.

Crediti distribuiti su 10 anni

Inoltre, non solo per il superbonus, ma anche per il sismabonus ed il bonus al 75% per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, i crediti d’imposta, derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo. Tale possibilità vale per le comunicazioni di cessione o sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023. In pratica, ciò che il Dl Aiuti quater aveva stabilito per il superbonus ora viene esteso anche al bonus barriere e al sismabonus. L’estensione è anche temporale: la fruizione in 10 rate valeva per le comunicazioni inviate entro il 31 ottobre 2022 e ora è allargata anche alle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023.

Compensazione possibile anche con i contributi previdenziali

Tra le diverse norme di interpretazione autentica inserite nel Dl, spunta anche quella che ammette espressamente la compensazione dei crediti derivanti dai bonus casa con i contributi previdenziali.

Comunicazione di cessione anche oltre il 31 marzo con la remissione in bonis

Per le cessioni eseguite a favore delle banche, degli intermediari finanziari, delle società appartenenti ad un gruppo bancario e delle imprese di assicurazione, la comunicazione della relativa opzione può essere comunicata dal beneficiario delle detrazioni anche dopo il 31 marzo 2023 ed entro il 30 novembre 2023, sfruttando l’istituto della remissione in bonis, con il pagamento di una sanzione di 250 euro.

Il ministero dell’Economia, con un comunicato del 30 marzo, ha precisato che, con riferimento alla comunicazione per la prima cessione del credito per i bonus edilizi (spese sostenute nel 2022 e rate residue delle spese 2020 e 2021), il cui termine di trasmissione all’Agenzia delle entrate è il 31 marzo 2023, è possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis anche se l’accordo di cessione – a favore di banche e intermediari finanziari – è concluso dopo il 31 marzo 2023.

Salvi cessioni e sconto per le forniture per le quali è stato pagato l’acconto

La riattivazione della cessione del credito e dello sconto in fattura è esteso anche a quelle forniture per le quali, anche se al 16 febbraio non sono stati iniziati i lavori oggetto di agevolazione, sia già stato pagato un acconto. Con acconto pagato entro il 16 febbraio, dunque, le forniture conservano la cessione del credito e lo sconto in fattura. Il riferimento è alle forniture, come ad esempio le finestre e le caldaie, legate a lavori agevolati da bonus diversi dal superbonus (diversi da quelli di cui all’articolo 119 del Dl Rilancio) per i quali non è prevista la presentazione di alcun titolo abilitativo. Nel caso in cui non risultino versati acconti, va attestata la data della stipulazione dell’accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori agevolati, che deve essere antecedente all’entrata in vigore del Dl Crediti. La data della stipulazione dell’accordo «deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà» resa ai sensi del Dpr 445 del 2000.

Banche, possibile convertire una quota dei crediti in Btp, ma dal 2028

Le banche, gli intermediari finanziari, le società appartenenti a un gruppo bancario e le imprese di assicurazione, che abbiano terminato la loro capienza fiscale, possono, a partire dal 2028, utilizzare i crediti acquistati per sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali con scadenza non inferiore a 10 anni. Una possibilità che può essere sfruttata per gli interventi del superbonus e dei bonus cosiddetti minori la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022. La conversione di crediti in Btp può, però, essere effettuata nel limite del 10% dei crediti già utilizzati in compensazione.

Bisogna fare i conti, inoltre, con un limite temporale. «In ogni caso, il primo utilizzo può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028», si legge nel testo licenziato alla Camera. Per l’attuazione di questa nuova misura occorrono appositi provvedimenti di natura direttoriale dell’Agenzia delle Entrate e del ministero dell’Economia, sentita la Banca d’Italia.

Si allunga l’elenco dei documenti che escludono la responsabilità in solido

Fermo restando le ipotesi di dolo, il Dl Crediti – va ricordato – ha stabilito nuove regole che mettono al riparo il cessionario dall’ipotesi di concorso in violazione. In particolare, la responsabilità in solido del cessionario non si applica se quest’ultimo è in possesso di un elenco di documenti che lo stesso Dl Crediti ha provveduto a mettere nero su bianco. Ora questa lista si arricchisce di ulteriori due punti. In caso di interventi antisismici, occorre anche la documentazione prevista dalle linee guida sul sismabonus (Dm 58 2017, modificato dal Dm 329 del 2020. I cessionari devono, inoltre, essere in possesso del contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Responsabilità solidale, esclusione più ampia se c’è l’attestazione della banca

L’esclusione dalla responsabilità solidale – ha stabilito il Dl Crediti – vale anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, che si fanno rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione elencata nel Dl Crediti. Ora, con le modifiche approvate alla Camera, è al riparo dall’ipotesi di responsabilità solidale, non solo il correntista che sia una società un professionista o una partita Iva, ma qualunque cessionario che acquisti il credito da una banca, da una società appartenente al gruppo bancario o da una società quotata.

Sismabonus acquisti

Novità arrivano anche sul fronte del sismabonus acquisti e del bonus per l’acquisto o l’assegnazione di immobili già ristrutturati. Per queste agevolazioni, lo sconto in fattura e la cessione del credito sono salvi se entro il 16 febbraio risulta presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi. Il decreto, invece, salvava cessioni e sconto nel caso in cui entro il 16 febbraio risultasse regolarmente registrato il contratto preliminare o stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile.

Salve dal blocco cessioni le varianti alle Cilas post 16 febbraio

Al testo sono inoltre aggiunte alcune precisazioni (norme di interpretazione autentica), una riguarda le variazioni della Cilas. Come spiegato dal sottosegretario di Stato, Federico Freni, in Commissione Finanze, «si prevede che, ai fini del rispetto dei termini legislativi, sia rilevante solamente la data di presentazione della Cilas e non le sue eventuali successive variazioni. Analogamente si prevede che le delibere condominiali con le quali si approvano varianti all’originaria decisione di svolgere i lavori non abbiano effetto ai fini del rispetto dei termini prescritti». Dunque, le varianti alle Cilas presentate dopo il 16 febbraio non rientrano nel blocco delle cessioni. Si tratta di una modifica che serve a fugare il dubbio che i lavori oggetto di variante rispetto ad un Cilas presentata prima del 16 febbraio, potessero ricadere nel blocco delle cessioni nel caso in cui la Cilas a integrazione della prima fosse presentata dopo la data spartiacque del 16 febbraio.

Altre norme di interpretazione autentica

Diverse le norme di interpretazione autentica che sono state inserite durante l’esame alla Camera.  Ad esempio, si chiarisce che l’articolo 121, comma 1-bis, del Dl Rilancio si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119, la liquidazione delle spese per i lavori in base agli stati di avanzamento costituisce una facoltà e non un obbligo. Riguardo all’obbligo di presentazione dell’asseverazione sulla classe di rischio precedente e successiva agli interventi del sismabonus, si precisa, inoltre, che il contribuente può avvalersi dell’istituto della remissione in bonis. Quanto alla detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità previsto dagli articoli 119 e 121 del Dl Rilancio, si chiarisce che, ai fini della detraibilità, l’indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo.

Un’altra norma di interpretazione autentica arriva sul fronte delle attestazioni Soa obbligatorie per importi superiori a 516mila euro agevolati dal superbonus o dai bonus cosiddetti minori associati a cessione o sconto in fattura. Ora viene chiarito che per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell’occorrente qualificazione Soa, oppure di documentare al committente o all’impresa appaltatrice l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione, risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023. Inoltre, viene chiarito che il limite di 516mila euro per l’importo dei lavori è calcolato «avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto». L’obbligo di attestazione Soa, infine, essendo riferito alle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori, non si applica alle agevolazioni per l’acquisto di unità immobiliari.

di Mariagrazia Barletta

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