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15 Dicembre 2022

Decreto Cam: punteggio premiante per posatori «certificati» di prodotti edili

Con l’entrata in vigore, lo scorso 4 dicembre, del cosiddetto «decreto Cam» – sui «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi», pubblicato in Gazzetta ufficiale il 6 agosto 2022 – scatta, tra le altre novità, il requisito premiante per l’operatore economico che si avvale di posatori professionisti, esperti e/o certificati in base a specifiche norme Uni. Un fattore al quale, dunque, dovranno prestare attenzione anche gli architetti che ricoprono il ruolo di direttore di lavori riguardo alla scelta di tecnici incaricati degli interventi indicati dal decreto, anche per evitare il rischio contenziosi.

Il requisito previsto dal testo del decreto Cam appena entrato in vigore  – in particolare al punto 3.2.6 – può essere soddisfatto sia attraverso la «presentazione dei profili curriculari dei posatori professionisti incaricati per la posa da cui risulti la loro partecipazione ad almeno un corso di specializzazione tenuto da un organismo accreditato dalla Regione di riferimento per Formazione Superiore, Continua e Permanente, Apprendistato», sia, in alternativa, attraverso la presentazione di «un certificato di conformità alle norme tecniche Uni» applicabili (rilasciato da organismi di certificazione, o enti titolati, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, in possesso dell’accreditamento secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024, da parte dell’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento).

La «specializzazione» richiesta, si legge ancora nel decreto,  è comprovata dal relativo certificato di conformità alla norma tecnica Uni definita per la singola professione, secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, nominale e specifico per il materiale o l’elemento tecnologico che dovrà essere posato. La documentazione comprovante la formazione specifica o la conformità alla norma tecnica Uni sarà rilasciata e dovrà essere fornita per tutti i nominativi che prenderanno parte alla posa dei prodotti da costruzione in cantiere».

Nel testo normativo è specificato un elenco «non esaustivo» di norme tecniche relative alla posa di alcuni prodotti da costruzione, tra cui: posatori di sistemi a secco in lastre (Uni 11555); posa in opera di serramenti (Uni 11673-2); posa di membrane flessibili per impermeabilizzazione (Uni 11333); posa in opera delle coperture discontinue (Uni 11418-1). (FN)

Qui il punto (3.2.6) relativo all’argomento tratto dalla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 06/08/2022

di Francesco Nariello

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