L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento contenente le regole che consentono ai soggetti titolari di crediti, non ancora utilizzati, derivanti da superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche al 75% (imprese edilizie, banche e altri cessionari), di ripartirli in 10 anni. Una possibilità valida per quei crediti per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo.
Il provvedimento del direttore dell’amministrazione finanziaria dà attuazione alla misura prevista dal Dl Aiuti quater (Dl 176 del 2022) per il superbonus e poi estesa anche al sismabonus e al bonus al 75% per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche dalla legge di conversione del Dl Crediti (Dl 11 del 2023).
Per fruire della possibilità di utilizzare i crediti in 10 anni l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dal prossimo 2 maggio, nell’area riservata del suo sito, una nuova funzionalità. Inoltre, la comunicazione potrà riguardare anche solo una parte della rata del credito disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati sia la restante parte della rata sia eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo.
Il provvedimento specifica che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. In particolare, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al superbonus;
- agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al sismabonus e al bonus barriere architettoniche.
Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.
Come comunicare la scelta per la nuova rateizzazione lunga
Fornitori e cessionari potranno comunicare alle Entrate la volontà di optare per la rateizzazione lunga – al posto di quella originariamente prevista – accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.
Un esempio numerico fornito dalla stessa Agenzia delle Entrate
La comunicazione può riguardare anche solo una parte della rata del credito al momento disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.
Per esempio, un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo sismabonus dell’importo di 100 euro – e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre di quest’anno – potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro) e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro): questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033.
Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni. In alternativa a questa prima soluzione, sarà possibile attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate.