«La responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che – nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid19 – si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33». È quanto si legge nella circolare Inail che contiene chiarimenti circa la tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Coronavirus sul lavoro, quindi anche nei cantieri.
I chiarimenti riguardano, nello specifico, quanto stabilito dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid19» (articolo 42, comma 2) convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile scorso.
L’Inail, con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, aveva dato le indicazioni operative, anche in relazione alla prima fase della situazione emergenziale da Covid19, per la tutela dei lavoratori che hanno contratto l’infezione in occasione di lavoro a seguito dell’entrata in vigore del suddetto decreto legge. Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, fornisce ulteriori istruzioni operative nonché chiarimenti su alcune problematiche sollevate in relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio.
Qui la circolare Inail n. 22 del 20 maggio 2020: LINK
(FN)