La digitalizzazione degli appalti pubblici è tra gli obiettivi cardine del nuovo Codice degli appalti, nonché una “milestone” del Pnrr e, se non ci si farà trovare impreparati (il rischio c’è), rivoluzionerà le procedure di gara e di invio della documentazione da parte degli operatori economici a partire dal 1° gennaio 2024. E poi, le novità su cui prestare attenzione relativamente alle polizze assicurative, nonché alle garanzie provvisorie, costituite sotto forma di fideiussione o di cauzione, per la partecipazione agli appalti pubblici. Un interessante focus su alcune novità derivanti dal nuovo Codice dei Contratti (Dlgs 36 del 2023) è stato al centro del convegno “Aggiornamento per i professionisti sulla previdenza, aspetti fiscali e appalti pubblici” organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia che si è tenuto mercoledì 13 dicembre alla Casa dell’Architettura, sotto il coordinamento scientifico di Antonio Marco Alcaro, tesoriere dell’OAR.
L’incontro ha anche affrontato alcune novità in materia fiscale e previdenziale, di interesse per i professionisti. Diletta Avella, dottore commercialista dello studio Nexumstp Spa, si è soffermata sulle peculiarità della cosiddetta “flat tax incrementale”, ossia il regime fiscale introdotto dalla legge di Bilancio 2023 che unisce i vantaggi dell’imposta fissa al 15% (applicata al solo incremento di reddito) alla normale tassazione per scaglioni Irpef. Antonio Marco Alcaro ha illustrato molteplici novità sul fronte previdenziale, ricordando, tra l’altro, che da dicembre 2023 Inarcassa ha ampliato l’opportunità di utilizzare il modello F24. Tale modello può essere impiegato per il pagamento di tutti i contributi correnti o relativi ad anni precedenti, di sanzioni e interessi, nonché degli oneri di riscatto e ricongiunzione. Grazie all’estensione della convenzione con l’Agenzia delle Entrate, la Cassa garantisce agli associati e alle società un maggiore utilizzo della compensazione dei debiti contributivi con i crediti fiscali. Una possibilità di cui possono beneficiare anche i professionisti che hanno crediti incagliati derivanti da bonus edilizi.
Appalti solo in digitale e invio unico dei dati dal 1° gennaio 2024
Antonina Leccese, avvocato dello studio Cancrini, ha messo in evidenza i vantaggi derivanti dagli appalti pubblici in digitale che dovrebbero riverberare i loro benefici effetti – se tutto va bene – a partire dal 1° gennaio 2024.
Se i soggetti del sistema appalti non si faranno trovare impreparati all’appuntamento fissato dal nuovo Codice degli Appalti, saranno diversi i vantaggi di cui godranno gli operatori economici, professionisti compresi. La digitalizzazione è uno dei cardini sui cui è imperniato il nuovo Codice e rappresenta, una volta attuata a dovere, una importante rivoluzione. «L’informatizzazione delle gare pubbliche per l’affidamento di appalti di servizi, forniture e lavori era quasi lettera morta nel vecchio Codice degli Appalti. Sicuramente le stazioni appaltanti e le centrali di committenza si avvalevano delle piattaforme telematiche, questo avveniva anche nel sottosoglia, ad esempio con l’istituzione del Mepa, ma era solo un assaggio di ciò che il legislatore ci ha proposto con le nuove norme. Esse si aprono con l’articolo 19 del nuovo Codice, dedicato alla digitalizzazione, ai princìpi e diritti digitali, che impongono a tutte le stazioni appaltanti di gestire le procedure di gara – dall’inizio alla fine – attraverso le piattaforme di e-procurement, ossia le piattaforme digitali di approvvigionamento», spiega l’avvocato.
«Si parte – prosegue – con l’obbligo di operare secondo le norme del Codice dell’amministrazione digitale dettato dal Dlgs 82 del 2005, con l’obiettivo di garantire agli operatori economici una cittadinanza digitale e quindi l’accreditamento e l’accesso agevole alle piattaforme digitali, senza incorrere in preclusioni o aggravamenti. Il tutto nell’ottica di una semplificazione dell’azione amministrativa, di una maggiore trasparenza delle procedure di gara, di una velocizzazione anche dell’acquisizione dei dati e delle informazioni che concernono il ciclo di vita dei contratti».
Tra i principali princìpi digitali sanciti dal nuovo Codice vi è quello dell’unicità dell’invio e della pubblicazione dei dati. «Questo significa che – spiega ancora l’avvocato – gli operatori economici che parteciperanno alle gare dovranno caricare una sola volta i loro dati sulla piattaforma telematica della stazione appaltante che indice la gara, e mi riferisco anche ai dati relativi alle certificazioni Soa, ai fatturati, alle posizioni relative ai requisiti di cui all’articolo 94 e 95 del Codice, dopodiché queste informazioni subiranno un processo di condivisione». Tali dati confluiranno, infatti, nella Banca nazionale dei contratti pubblici gestita dall’Anac e da allora acquisiranno due caratteristiche fondamentali: l’interoperabilità e l’interattività con tutte le banche dati.
Dalla programmazione all’esecuzione del contratto: tutte le fasi della procedura dovranno essere in digitale dal prossimo anno. «Ogni atto, ogni attività e processo deve essere reso pubblico attraverso le piattaforme telematiche di approvvigionamento digitale disciplinate dall’articolo 25. Piattaforme che nel loro insieme, unite alla Banca dati nazionale dei Contratti pubblici e alle varie banche dati delle pubbliche amministrazioni, rappresentano quello che il legislatore ha chiamato l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale», aggiunge Leccese. In questo “ecosistema” anche il fascicolo virtuale dell’operatore economico ne esce rafforzato. La digitalizzazione, dunque, coinvolgerà le fasi della programmazione, progettazione, esecuzione e anche l’accesso alle informazioni e agli atti di gara. Si concretizza così il princìpio più volte evocato – dell'”once only” secondo cui i dati e le informazioni devono essere inviati alla Pa una sola volta, e da questa riutilizzati attraverso il dialogo tra le pubbliche amministrazioni.
Le polizze assicurative secondo il nuovo Codice Appalti
Diletta Imperioli, consulente assicurativo, ha ricordato che la polizza Rc professionale è obbligatoria per legge per tutti i professionisti. Un obbligo che deriva dal Dpr 137 del 2012. Dopo aver ricordato anche le differenze tra le polizze “all risk” e quelle a “rischi nominati”, la dottoressa ha esaminato le nuove disposizioni del Codice degli appalti che, oltre alla copertura Rc professionale, richiede anche la polizza del progettista. «La copertura del progettista è prestata sia per i liberi professionisti che per i dipendenti delle stazioni appaltanti. Deve essere conforme al Dm 193 del 16 settembre 2022 che regola lo schema tipo per le polizze assicurative. Nello specifico quella del progettista deve essere conforme allo schema 2.2 se si tratta di libero professionista», spiega Imperioli. «La polizza – prosegue – copre le richieste di risarcimento a seguito di errori che abbiano avuto come conseguenza: nuove spese di progettazione dell’opera o parte di essa e i maggiori costi per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell’opera».
C’è poi un’altra polizza richiesta al progettista ed è quella del verificatore del progetto. Il riferimento è l’allegato I.7 del nuovo Codice e in particolare all’articolo 43. Nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e un massimale di importo: non inferiore al 5% del valore dell’opera, con il limite di 500mila euro, per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria; non inferiore al 10% dell’importo dei lavori, con il limite di 1 milione e 500mila euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1 milione e 500mila euro fino al 20% dell’importo dei lavori con il limite di 2 milioni e 500mila euro. Sempre relativamente alla polizza del verificatore, nel caso in cui il soggetto incaricato sia coperto da una polizza professionale generale per l’intera attività, la polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca, per lo specifico progetto, le condizioni richieste dal Codice.
Le garanzie provvisorie nel nuovo Codice
Dopo aver ricordato quali saranno gli importi relativi alle soglie comunitarie a partire dal 1° gennaio 2024 (qui l’articolo pubblicato lo scorso 21 novembre), Imperioli ha analizzato le novità relative alle garanzie per la partecipazione alle procedure di appalto. Per quanto riguarda la cauzione, costituita presso l’istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, la novità è che è possibile utilizzare esclusivamente il bonifico bancario o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento vigente. Dunque, sottolinea Diletta Imperioli: «Non è più possibile fare uso di assegni circolari o titoli di stato».
Quanto alla fideiussione, ossia l’impegno rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa come garante, «dal 1° gennaio 2024 tale garanzia – spiega sempre Imperioli – deve: essere sempre emessa e firmata digitalmente, essere verificabile telematicamente presso l’emittente oppure gestita mediante ricorso alle specifiche piattaforme digitali conformi alle caratteristiche stabilite dall’Agid». «L’utilizzo della fideiussione digitale gestita mediante ricorso a piattaforme digitali, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti – prosegue -, pare incentivato dall’articolo 106 comma 8 del nuovo Codice, che consente, in tal caso, una riduzione del 10% dell’importo della garanzia stessa, Si evidenzia, a tal proposito, che i requisiti tecnici delle piattaforme di gestione delle garanzie fideiussorie che saranno utilizzate dalle stazioni appaltanti sono già stati individuati con provvedimento Agid 137 del 1° giugno 2023».
Con il nuovo Codice, evidenzia ancora Imperioli, «per calcolare la garanzia provvisoria si deve far riferimento al “valore complessivo della procedura indicati nel bando o nell’invito”, mentre il previgente articolo 9 del Dlgs 50 del 2016 faceva riferimento al “prezzo base”». «È stato poi eliminato – precisa la dottoressa – l’obbligo di corredare l’offerta con l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva. Sembrerebbe che l’eliminazione di tale obbligo sia stato effettuato al fine di ridurre gli oneri a carico degli operatori e di far venire meno una causa di esclusione di tipo formale. L’obiezione secondo cui l’eliminazione del comma 8 indebolirebbe la posizione della stazione appaltante, che aggiudicherebbe a un operatore con l’incertezza che il medesimo non riesca in concreto a trovare un garante prima della stipula, sarebbe superabile considerando che resta in ogni caso la possibilità di revocare l’aggiudicazione, escutere la garanzia provvisoria e scorrere la graduatoria, ai sensi dell’articolo 117».