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27 Aprile 2023

Bonus edilizi e attestazioni Soa, pubblicata la circolare dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare (la 10/E del 2023) che affronta l’intricato tema dell’obbligo di attestazione Soa per le imprese che eseguono i lavori, agevolati dal superbonus e dagli altri bonus edilizi, di importo superiore a 516mila euro.

L’obbligo di qualificazione delle imprese che effettuano lavori di importo rilevante, che fruiscono delle agevolazioni fiscali del Dl Rilancio (articoli 119 e 121) è stato introdotto – va ricordato – dal cosiddetto decreto Ucraina (art. 10-bis). L’argomento è stato inoltre oggetto di norme di interpretazione autentica inserite nel Dl Crediti in fase di conversione. Norme, queste ultime, di cui la circolare tiene conto.

La circolare spiega nel dettaglio come funziona la complessa fase transitoria delineata dal Dl Ucraina per introdurre l’obbligo Soa in maniera graduale. Inoltre, si sofferma anche sulle ultime norme di interpretazione autentica, specificando, tra l’altro, che l’obbligo di attestazione Soa non si applica al sismabonus acquisti (art. 16-bis, comma 3 del Tuir) e nemmeno al bonus per l’acquisto di immobili già ristrutturati (art. 16, comma 1-septies del Dl 63 del 2013).

Quanto all’importo di 516mila euro, questo – scrive l’Agenzia delle Entrate – è da intendersi al netto dell’Iva. Tale importo, come chiarito dalla legge di conversione del Dl Crediti «è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto». Significa che – spiega l’amministrazione finanziaria – «nell’ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le “condizioni Soa” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516mila euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516mila euro».

LA CERTIFICAZIONE SOA
La certificazione Soa è un’attestazione che abilita le imprese a partecipare a gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150mila euro. Viene rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e attesta che l’impresa sia in possesso di idonei requisiti in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta, quali l’idoneità professionale, un’adeguata capacità economica e finanziaria, nonché idonee capacità tecniche e professionali.

La fase transitoria e l’obbligo a regime

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2023
Per i contratti di appalto o di subappalto stipulati nei primi sei mesi del 2023, per importi superiori a 516mila euro, le imprese, al momento della stipula dell’appalto o del subappalto devono essere in possesso dell’occorrente certificazione Soa o devono documentare l’avvenuta sottoscrizione del contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione Soa.

Dal 1° luglio 2023
Dal 1° luglio 2023 l’obbligo va a regime e l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro è affidata esclusivamente a imprese che, al momento della sottoscrizione dell’appalto o del subappalto, siano in possesso della certificazione Soa.

Lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e contratti stipulati prima di tale data
C’è poi il 21 maggio 2022, ossia la data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl Ucraina che ha introdotto l’obbligo di certificazione Soa. Cosa accade dopo il 1° luglio ai lavori, di importo superiore a 516mila euro, iniziati prima del 21 maggio 2022? Secondo l’Agenzia delle Entrate per tali lavori, anche dopo il 1° luglio 2023, non è necessario che l’impresa sia in possesso dell’occorrente certificazione Soa.

«Si ritiene – scrive l’amministrazione finanziaria – che per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio non sia richiesto il rispetto delle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 10-bis, anche successivamente al 1° luglio 2023».

Contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022
Per i contratti di appalto e subappalto stipulati dopo il 21 maggio 2022 e entro il 31 dicembre 2022, relativi a lavori che si protraggono oltre il 31 dicembre 2022, è necessario, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, acquisire la certificazione Soa, per lavori di importo superiore a 516.000 euro o, almeno, documentare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione. Sottoscrizione che, dal 1° luglio 2023 deve aver raggiunto il traguardo dell’avvenuto rilascio dell’attestazione stessa.

di Mariagrazia Barletta

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