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24 Marzo 2023

Bonus 75% barriere architettoniche, ritorna la possibilità di cessione o sconto in fattura

Salvi gli sconti in fattura e le cessioni per le forniture per le quali sia stato già pagato l'acconto. Arrivano norme di interpretazione per attestazioni Soa e per le variazioni delle Cilas

È stato approvato ieri, 23 marzo 2023, in commissione Finanze alla Camera un primo “pacchetto” di emendamenti al Dl Crediti (Dl 11 del 2023). Sulla soluzione allo sblocco dei crediti fermi nei cassetti fiscali, il Governo è ancora al lavoro, ma tra le novità che hanno ottenuto il via libera spunta il ritorno della cessione dei crediti e dello sconto in fattura per il bonus al 75% per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Bonus che la legge di Bilancio 2023 ha prorogato fino a tutto il 2025.

Un secondo “pacchetto” di modifiche dovrebbe arrivare lunedì, sempre nell’ambito dell’esame della Commissione, mentre il testo del Ddl di conversione è atteso per la discussione in Aula mercoledì 29 marzo, poi ci sarà un passaggio (che si preannuncia blindato) al Senato. La riattivazione della cessione del credito e dello sconto in fattura per il bonus al 75% per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche non è l’unica novità destinata ad entrare nella legge di conversione.

Sono fatte salve anche quelle forniture per le quali, anche se al 16 febbraio non sono stati iniziati i lavori oggetto di agevolazione, sia già stato pagato un acconto. Con acconto pagato entro il 16 febbraio, dunque, le forniture conservano la cessione del credito e lo sconto in fattura. Il riferimento è alle forniture, come ad esempio le finestre e le caldaie, legate a lavori agevolati da bonus diversi dal Superbonus (diversi da quelli di cui all’articolo 119 del Dl Rilancio) per i quali non è prevista la presentazione di alcun titolo abilitativo. Nel caso in cui non risultino versati acconti, va attestata la data della stipulazione dell’accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori agevolati, che deve essere antecedente all’entrata in vigore del Dl Crediti. La data della stipulazione dell’accordo «deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà» resa ai sensi del Dpr 445 del 2000.

Il primo “pacchetto” di emendamenti approvati in Commissione Finanze alla Camera

Novità arrivano anche sul fronte del sismabonus acquisti e del bonus per l’acquisto o l’assegnazione di immobili già ristrutturati. Per queste agevolazioni, lo sconto in fattura e la cessione del credito sono salvi se entro il 16 febbraio risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi. Il decreto, invece, salvava cessioni e sconto nel caso in cui entro il 16 febbraio risultasse regolarmente registrato il contratto preliminare o stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile.

Al testo sono inoltre aggiunte alcune precisazioni (norme di interpretazione autentica), una riguarda le variazioni della Cilas. Come spiegato dal sottosegretario di Stato, Federico Freni, in Commissione Finanze, «si prevede che, ai fini del rispetto dei termini legislativi, sia rilevante solamente la data di presentazione della Cilas e non le sue eventuali successive variazioni. Analogamente si prevede che le delibere condominiali con le quali si approvano varianti all’originaria decisione di svolgere i lavori non abbiano effetto ai fini del rispetto dei termini prescritti». Dunque, le varianti alle Cilas presentate dopo il 16 febbraio non rientrano nel blocco delle cessioni. Si tratta di una modifica che serve a fugare il dubbio che i lavori oggetto di variante rispetto ad un Cilas presentata prima del 16 febbraio, potessero ricadere nel blocco delle cessioni nel caso in cui la Cilas a integrazione della prima fosse presentata dopo la data spartiacque del 16 febbraio.

Un’altra norma di interpretazione autentica arriva sul fronte delle attestazioni Soa obbligatorie per importi superiori a 516mila euro agevolati dal Superbonus o dai bonus cosiddetti minori associati a cessione o sconto in fattura. Ora viene chiarito che per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell’occorrente qualificazione Soa, oppure di documentare al committente o all’impresa appaltatrice l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione, risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023. Inoltre, viene chiarito che il limite di 516mila euro per l’importo dei lavori è calcolato «avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto». L’obbligo di attestazione Soa, infine, essendo riferito alle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori, non si applica alle agevolazioni per l’acquisto di unità immobiliari.

di Mariagrazia Barletta

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