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10 Luglio 2024

Autorizzazione sismica, la Regione emana la circolare esplicativa

Se i lavori iniziano entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo edilizio o di altro titolo necessario per la realizzazione dell’opera, non è necessario ripresentare l’autorizzazione sismica preventiva. A chiarirlo è la circolare esplicativa diramata dalla direzione regionale Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica e finalizzata alla corretta applicazione del regolamento regionale 26 del 26 ottobre 2020 per la semplificazione e l’aggiornamento delle procedure in materia di prevenzione del rischio sismico.

Il regolamento regionale (art. 14) prevede che l’inizio dei lavori per gli interventi rilevanti per la pubblica incolumità avvenga entro un anno dalla data di rilascio dell’autorizzazione sismica. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato deve essere presentata una nuova richiesta di autorizzazione sismica comprensiva del versamento del contributo delle spese d’istruttoria e di conservazione dei progetti.

Su questo punto, la Regione, tramite la direzione Lavori pubblici e infrastrutture, ha diffuso – come accennato – una circolare di chiarimento che afferma che il termine di un anno previsto dal Regolamento può essere computato a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione sismica o del titolo edilizio o di altro titolo necessario per realizzare l’opera.

Più nel dettaglio, la circolare precisa che, «per quanto riguarda gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, previsti dall’articolo 94 bis del d.P.R. 380/2001 e successive mm. ed i. e dall’art. 6 del Regolamento Regionale n. 26/2020 e successive mm. ed i., l’inizio dei lavori di cui al comma 1 dell’art.14 del Regolamento Regionale n.26/2020 deve intendersi che“ avviene entro un anno dalla data di rilascio dell’autorizzazione sismica o del titolo abilitativo edilizio o di altro titolo necessario per la realizzazione dell’opera».

Da quanto si legge nella circolare, il chiarimento deriva dalla necessità di snellire la procedura, con l’obiettivo di evitare di ripresentare la richiesta di autorizzazione sismica nei casi – evidentemente non sporadici – in cui i procedimenti amministrativi da affrontare (ottenimento del titolo edilizio e di eventuali pareri, autorizzazioni) per realizzare un’opera comportano un allungamento dei tempi, impedendo l’avvio dei lavori entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione sismica.

di Mariagrazia Barletta

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