NOTIZIE

Archiviati
17 Ottobre 2023

Antincendio nei condomìni: le otto mosse per gestire con efficacia la sicurezza in condizioni ordinarie e di emergenza

Gestire la sicurezza antincendio nei condomìni è un obbligo: occorre farlo sia in condizioni ordinarie, ossia nella vita quotidiana del condominio, sia in emergenza, ossia nel caso in cui scoppi un incendio. Sono due i decreti che hanno provveduto a dettagliare le azioni da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio incendi ed evacuare in modo sicuro gli edifici condominiali, in modo da mettere in salvo tutte le persone e limitare danni ai beni, tenendo conto dell’incolumità dei soccorritori. Uno è il Dm 25 gennaio 2019, che ha integrato la regola tecnica sugli edifici di civile abitazione (Dm 246 del 1987), e poi c’è la nuova norma verticale (Dm 19 maggio 2022) del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). Due provvedimenti di estrema importanza per i condomìni, che fanno “sistema” con le disposizioni sulla sicurezza delle facciate e delle coperture, le cosiddette “chiusure d’ambito” su cui si è concentrata l’attenzione internazionale e nazionale, dopo i tragici incidenti prima della Grenfell Tower a Londra (14 giugno 2017) e poi della torre di via Antonini a Milano (29 agosto 2021) e che oggi richiamano all’attenzione – anche per la diffusione degli interventi del superbonus (si pensi al rogo di via d’Onofrio a Roma dello scorso 2 giugno) – la questione della qualità degli isolanti scelti per le coibentazioni.

Sono questi i temi sviluppati al convegno dal titolo “La prevenzione incendi negli edifici in condominio“, tenutosi alla Casa dell’Architettura, sede dell’Ordine degli Architetti di Roma, venerdì 13 ottobre.

Considerare le peculiarità dei condomìni

I condomìni, come sottolineato da Eros Mannino, ingegnere e direttore centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del fuoco, hanno delle peculiarità che vanno considerate. Innanzitutto, si ha a che fare con strutture alte, quindi vanno applicate «misure di sicurezza idonee a mettere in salvo le persone in tempi accettabili». Ovviamente, una corretta e attenta progettazione delle vie di esodo e delle compartimentazioni è fondamentale. Un’altra peculiarità da considerare – rileva l’ingegnere – è che i «condòmini non sono pronti a gestire un’emergenza perché non hanno una formazione come accade, ad esempio, per gli operai di un’industria». Ci sono poi «le aree a rischio specifico su cui soffermare l’attenzione, come le autorimesse, la centrale termica, le eventuali attività commerciali e i depositi». E poi, i materiali isolanti, «quelli introdotti con il superbonus spesso hanno scarse caratteristiche di reazione al fuoco ed aprono a scenari nuovi e situazioni non sicure, perché ciò che isola termicamente non è detto che vada bene anche per l’antincendio», conclude Mannino.

Parole chiave: prevenzione e sensibilizzazione

«La prevenzione è fondamentale e per questo bisogna avere cognizione dei rischi e occorre anche sensibilizzare la cittadinanza su questi temi. Il caso del superbonus è emblematico: la questione dell’isolamento è stata inquadrata solo sotto l’aspetto energetico. Bisogna far capire quanto siano importanti una corretta progettazione e un’attenta gestione della sicurezza. In questo i professionisti devono avere un ruolo di facilitatori, in modo che nel momento in cui si verifica un’emergenza, questa possa essere tenuta sotto controllo», sottolinea Alessandro Panci, presidente dell’OAR, intervenuto in collegamento da Zagarolo dove l’Ordine ha partecipato all’esercitazione di protezione civile sul piano di emergenza comunale.

Sulla stessa linea Roberta Bocca, vicepresidente dell’OAR, delegata alla formazione, e coordinatrice scientifica dell’evento. «È fondamentale che i condòmini abbiano conoscenza dei pericoli e dei rischi che possono essere presenti nei condomìni, per questo noi ci rivolgiamo anche a loro: intendiamo sensibilizzare non solo i tecnici, ma anche i fruitori. Siamo convinti che questo sia fondamentale», rimarca l’architetto.

E, dati statistici alla mano sugli incendi occorsi nei condomìni, Tarquinia Mastroianni, ingegnere, dirigente della direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica, suffraga la tesi del presidente e della vicepresidente dell’OAR: vi è una preponderanza di incendi cosiddetti generici, ossia dovuti a cause esterne, di natura impiantistica e «legati ad abitudini che dovrebbero diventare più virtuose». Bisogna «educare i cittadini, dare loro validi suggerimenti affinché determinati atteggiamenti sbagliati siano ricondotti ad azioni che non creino pericolo per sé e per gli altri», sottolinea la dirigente dei Vigili del fuoco.

L’esodo per tutti: la grande sfida

Si sofferma sugli aspetti salienti del Dm 246 del 1987 sulla sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione, Giorgio Orfino, architetto della direzione centrale Formazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Guardando al vecchio decreto, così come integrato dal più recente Dm 25 gennaio 2019, la «grande sfida – afferma – è l’esodo per tutti». Un concetto che richiama all’attenzione le cosiddette “esigenze speciali” degli occupanti e il concetto di progettazione inclusiva su cui la normativa antincendio punta sempre più e che, necessariamente, si estende anche alle fasi di gestione dell’emergenza. Una progettazione inclusiva deve prendere in considerazione le particolari esigenze di chi ha una disabilità (sensoriale, cognitiva, fisica, etc..), o «di una persona allettata» – come ricorda Orfino -, ma anche semplicemente di una donna in stato di gravidanza o di un anziano che impiega più tempo per mettersi in salvo o che magari ha bisogno di un aiuto per lasciare in sicurezza l’edificio in cui si trova.

Andare oltre la norma e restare ancorati agli obiettivi primari di sicurezza

«Andare oltre il numeretto scritto nella norma, che stabilisce misure minime», ricordando che «esistono obiettivi primari di sicurezza», a cui restare saldamente ancorati, è la raccomandazione che Eros Mannino rivolge ai professionisti. Il riferimento è al Regolamento Ue 305 del 2011 sui prodotti da costruzione che fissa gli obiettivi della sicurezza antincendio, a loro volta definiti come requisiti base delle opere da costruzione. Queste devono essere concepite in modo che, in caso di incendio: la capacità portante dell’edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato; siano limitate la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno e verso opere vicine; gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo. Ed è obbligatorio, inoltre, tener conto della sicurezza delle squadre di soccorso. Non bisogna, infine, dimenticare il Dlgs 139 del 2006 che ci ricorda che, in campo antincendio, le soluzioni tecniche devono ben tener presenti tre obiettivi primari: la sicurezza della vita umana, l’incolumità delle persone e la tutela dei beni e dell’ambiente. 

Il professionista protagonista della sicurezza

Con l’evoluzione della normativa, il professionista è sempre più protagonista della sicurezza. E, in questo, il Codice di prevenzione incendi ha un importante merito. A tracciare i confini tra la vecchia normativa prescrittiva e quella semi-prestazionale del Codice è Giancarlo Ranalletta, direttore e vicedirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ora in forza all’Istituto superiore antincendi. L’architetto evidenzia come sia cambiato l’approccio, «partendo dalla valutazione del rischio, che nel caso della normativa prescrittiva è fatta dal legislatore; mentre con il Codice la fa il professionista che decide i livelli di prestazione». «Una rivoluzione» la definisce l’architetto. In estrema sintesi, con il Codice il progettista può costruire una strategia progettuale “su misura”, ossia aderente alle esigenze del singolo caso, andando a mettere a sistema le diverse misure indicate nella Regola tecnica orizzontale (Rto). Significa che il professionista non si limita ad applicare soluzioni già preconfezionate dal legislatore. E, questo dà la possibilità di giostrarsi tra più soluzioni, andando anche ad attingere alle soluzioni cosiddette alternative. In definitiva, la valutazione del rischio e la progettazione sono al centro, così come le competenze e l’esperienza del professionista, valorizzate dal Codice.

Attenzione alle commistione con altre attività

Si sofferma sul tema della gestione della sicurezza antincendio, Gianni Biggi, funzionario della direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica. Tra gli aspetti che l’ingegnere porta all’attenzione del pubblico è quello della «commistione con altre attività». Può accadere che all’interno di un condominio ci siano diverse attività, come quelle commerciali, o un’autorimessa gestita da un privato, etc.. Stare attenti a tali attività è importante per due motivi. Il primo è relativo agli edifici di altezza antincendi superiore a 24 metri, perché se sono presenti attività ricomprese nell’allegato I al Dpr 151 del 2011, e comunicanti con l’edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali, dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore rispetto a quello individuato semplicemente in base all’altezza antincendi. Il secondo motivo riguarda l’esodo. In particolare, in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d’esodo ed esercite da responsabili dell’attività diversi, le pianificazioni d’emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe.

Il professionista come “link” tra normativa e condominio

«Il professionista deve agire da tramite tra la normativa antincendio e il complesso mondo condominiale», afferma Eugenio Mellace, architetto esperto di antincendio e componente del Comitato tecnico regionale della Regione Lazio. «È necessario che il professionista vada alle riunioni per spiegare la normativa, perché il più grande problema per la sicurezza antincendio nei condomìni è il condòmino». Si ritorna all’importanza del tema del dialogo e della sensibilizzazione dei non addetti ai lavori che spesso vedono gli adempimenti solo come un onere. Il professionista deve essere al fianco dell’amministratore e, allora, cosa consigliare a questa importante figura quando i condòmini si rifiutano di realizzare i dovuti adeguamenti? «Bisogna – afferma Mallace – suggerire all’amministratore di ricorrere alle dimissioni irrevocabili, ricordandogli l’articolo 40 del codice penale, secondo cui “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”». In perfetta sintonia con Mallace, Ferdinando della Corte, avvocato ed esperto di condominio e responsabile scientifico di Anaci Roma, che rimarca l’importanza della collaborazione tra amministratore e tecnico di fiducia, anche per affrontare la complessità della normativa italiana, di non sempre facile comprensione sia per il mondo giuridico che per quello tecnico.

Reazione al fuoco, attenzione alle certificazioni

Un importante suggerimento arriva anche dal pubblico in un convegno in cui la partecipazione dei professionisti è stata molto costruttiva. L’architetto, intervenuto nella fase di discussione e di dibattito, mette l’accento sulle certificazioni e sulle modalità di installazione dei prodotti da costruzione. Se si sceglie un materiale con una classe di reazione al fuoco che assicura un buon comportamento nel caso venga investito dalle fiamme, non è detto che una volta installato le prestazioni siano proprio quelle indicate nella classe prescelta. Questo perché è indispensabile che quel prodotto sia installato coerentemente alle condizioni di prova. Ad esempio, possiamo essere sicuri che un isolante testato su un materiale incombustibile conservi la classe di reazione al fuoco dichiarata solo se vengono rispettate le specifiche condizioni di prova.

di Mariagrazia Barletta

PHOTOGALLERY

TAG

ATTIVITÀ

DELL'ORDINE

POLITICA

DELL'ORDINE