Sono in vigore dal 1° gennaio 2025 le nuove disposizioni sul trattamento tributario cui sono assoggettati i sevizi catastali contenute nel decreto legislativo “Tributi” (Dlgs 139 del 2024).
Dunque, dal 1° gennaio 2025:
- per i servizi catastali sono dovuti i tributi di cui alla “Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali”, allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Tuic);
- per le riproduzioni dei fogli di mappa, prive di dichiarazione di autenticità, cessa il regime di vendita, per effetto dell’abrogazione dell’art. 53 del Regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
- nel caso di decesso di persone fisiche iscritte in catasto in qualità di titolari di diritti reali di usufrutto, uso e abitazione, l’aggiornamento delle intestazioni catastali non richiede più la presentazione di una domanda di volture da parte dei soggetti ai quali il diritto si ricongiunge, ma lo stesso è effettuato d’ufficio dall’Agenzia, in esenzione da tributi.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto utile inviare un documento ai Consigli e Collegi nazionali per fornire una panoramica delle principali novità della Tabella e richiamando l’attenzione, sotto il profilo procedurale, sulle nuove modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali.
Il documento dell’Agenzia delle Entrate con i dettagli delle novità entrate in vigore.