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31 Gennaio 2024

Accessibilità e tutela dei lavoratori con disabilità: nuove regole in vigore per le Pa

Entra in vigore il primo Dlgs in attuazione della legge delega sulla disabilità e della milestone del Pnrr. Gli obiettivi di tutela e accessibilità delle persone con disabilità entrano a far parte del sistema di valutazione dei risultati anche in relazione alla responsabilità dei dirigenti

Garantire nelle pubbliche amministrazioni l’accessibilità e la tutela dei lavoratori con disabilità nel rispetto del diritto europeo e della convenzione Onu firmata a New York il 13 dicembre 2006. Convenzione che sancisce, tra l’altro, il diritto delle persone con disabilità di vivere in modo indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita. L’accesso e la fruibilità dello spazio fisico, dei servizi pubblici, compresi quelli elettronici e di emergenza, dell’informazione e della comunicazione, devono avvenire su base di eguaglianza con gli altri: i princìpi della Convezione Onu sono ribaditi nel nuovo Dlgs in vigore dal 13 gennaio 2024. Decreto che affronta il tema delicato della riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità. Un tema che coinvolge i progettisti che devono essere in prima fila nel progettare secondo i princìpi del design for all, oltre che gli architetti dipendenti e utenti delle Pa.

Il Dlgs è il primo che nasce in attuazione della legge delega sulla disabilità (legge 227 del 2021) che, a sua volta, costituisce una milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il provvedimento punta a fare un passo avanti per garantire i diritti dei lavoratori con disabilità e rendere accessibili ai cittadini con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, i servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni e dai concessionari di pubblici servizi.

Accessibilità e inclusione come parte integrante del Piao

Le amministrazioni destinatarie dirette del provvedimento sono circa 9.700 secondo i dati forniti dal Governo nella relazione che accompagna il nuovo testo normativo. Queste devono individuare un dirigente (o dipendente equiparato) che abbia specifica formazione e sia esperto di inclusione e accessibilità. Suo il compito di individuare le azioni da mettere in campo per realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, da parte dei cittadini con disabilità e over 65. Tale figura, che può coincidere con il responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità di cui si dirà più avanti, propone le attività volte alla piena inclusione e all’accessibilità tra gli obiettivi programmatici e strategici della performance dell’amministrazione. Con le nuove disposizioni, gli obiettivi di tutela e accessibilità delle persone con disabilità nell’ambiente lavorativo e nell’accesso e fruizione dei servizi della pubblica amministrazione entrano a far parte del sistema di valutazione dei risultati anche in relazione alla responsabilità dei dirigenti.

Oltre all’esperto tenuto ad individuare le azioni per realizzare la piena accessibilità, le amministrazioni pubbliche devono anche individuare, tra il personale di servizio, un responsabile dei processi di inserimento nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità che abbia una comprovata e specifica formazione.

Il ruolo attivo del Terzo settore

Inoltre, importante è il nuovo ruolo attivo del Terzo settore. Le associazioni iscritte nel registro unico nazionale possono infatti partecipare all’elaborazione della sezione del Piano integrato di attività e organizzazione in cui si identificano le azioni da intraprendere per realizzare la piena inclusione fisica e digitale alle amministrazioni da parte degli ultrasessantacinquenni e delle persone con disabilità. Il Piano integrato di attività e organizzazione – va ricordato – è il documento unico di programmazione e governance che assorbe molti dei Piani che fino a qualche anno fa le Pa erano tenute a predisporre annualmente in riferimento a più tematiche: performance, fabbisogno del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione. Le associazioni possono inoltre concorrere alla definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance e della strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo della Pa.

Le prestazioni vanno specificate nella carta dei servizi

Infine, le Pa e i concessionari pubblici, che erogano servizi, sono tenuti a indicare nella carta dei servizi il livello di qualità raggiunto nelle prestazioni di cui possono godere le persone con disabilità, andando anche a specificare in maniera chiara, per le varie disabilità, i diritti che gli utenti possono esigere nei confronti del gestore del servizio. Va anche specificato come agire nel caso in cui tali diritti non siano garantiti e come chiedere eventuali risarcimenti, facendo appello agli organi e alle autorità di controllo.

Azione collettiva a più ampio raggio in caso di violazione dei livelli essenziali

Un’altra importante novità risiede nell’ampliamento del campo di applicazione dell’azione collettiva nei confronti delle Pa nei casi di mancata attuazione o violazione dei livelli essenziali per l’inclusione sociale e l’accessibilità delle persone con disabilità. La mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l’inclusione sociale e l’accessibilità delle persone con disabilità, contenuti nelle carte dei servizi, viene infatti inserita tra i presupposti giuridici che legittimano i titolari di interessi omogenei ad agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche in rappresentanza di una pluralità di utenti.

Un po’ di numeri

A dare l’idea della portata del provvedimento e della strada ancora da percorrere sono i numeri. Nel nostro Paese le persone con disabilità che soffrono a causa di problemi di salute, di gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere attività abituali sono il 5,2% della popolazione, pari a 3,8 milioni di persone. In Italia (ultimo rapporto Istat) ci sono 2,8 milioni di famiglie che hanno un componente con disabilità, e tra le persone di 15-64 anni con limitazioni gravi gli occupati risultano essere un terzo, ossia la metà rispetto alla popolazione senza limitazioni. La relazione tecnica che accompagna il Dlgs evidenzia lo scarso numero di assunzioni nella Pa di persone con disabilità, nonostante gli obblighi in vigore e annovera diverse criticità su cui intervenire, che riguardano l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’accessibilità digitale, l’inserimento lavorativo, l’accesso ai servizi pubblici e di trasporto, nonché alla vita culturale.

Sempre dalla relazione del Governo si apprende che solo il 14,4% delle persone con disabilità si sposta con mezzi pubblici urbani, contro il 25,5% del resto della popolazione. Mentre sul fronte “cultura” si evidenzia che su oltre 6mila biblioteche di pubblica lettura, si è accertato che solo nell’82% delle strutture è garantita la piena accessibilità agli utenti con limitazioni, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

di Mariagrazia Barletta

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