A partire dal 28 febbraio 2020, in seguito all’entrata in vigore della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1 (pubblicata su BURL n. 17 – Supplemento n. 2 del 27/02/2020) che modifica la L.R. 8/2012, le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004 devono essere presentate ai Comuni, provvisti di strumento urbanistico generale vigente e dotati di delega paesaggistica.
Restano di competenza regionale i procedimenti in itinere, le istanze presentate prima del 28 febbraio 2020 e quelle inerenti Comuni non dotati di sub delega.
Seppure il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.lgs 42/2004 (art. 146, comma 4) impedisce il rilascio di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, è ammessa la compatibilità paesaggistica ex art. 167 comma 4 nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Sono esclusi dal dover richiedere compatibilità paesaggistica e dal conseguente regime sanzionatorio gli interventi compresi nell’Allegato A del DPR 31/2017.
(GV)