FAQ
Iscrizione elenchi speciali
PREVENZIONE INCENDI
Il decreto del Ministero dell’Interno 5.8.2011 (G.U. 26.08.2011) ha sostituito il D.M. 25.3.1985 in materia di iscrizione di professionisti agli Elenchi di esperti nella prevenzione incendi. La nuova normativa non prevede più alcuni dei requisiti che erano validi fino a tale data, come ad esempio l’anzianità almeno decennale di iscrizione all’Albo. Rimane requisito valido la frequenza con profitto (attestato) degli specifici corsi, per i quali il nuovo decreto stabilisce nuovi parametri. Corsi con tali nuovi parametri sono peraltro ora previsti anche già in sede di frequenza universitaria. Unica alternativa all’attestato del corso (che già esisteva anche nel decreto abrogato) è aver cessato di prestare servizio per almeno un anno nei ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L’iscrizione agli Elenchi si può effettuare tramite istanza di legge in bollo corrente, quindi da presentare o spedire agli Uffici del proprio Ordine di appartenenza in originale. Si sottolinea che in caso di iscrizione a più Albi il titolo professionale con cui ci si iscrive e in seguito si utilizza in questo ambito (ad esempio per iscriversi a corsi di aggiornamento) deve essere quello relativo all’Ordine di appartenenza. L’Ordine architetti ppc di Roma e Provincia fornisce sul proprio sito apposito modulo di istanza con il dettaglio dei requisiti e le modalità.
1) Coloro che si sono già iscritti negli Elenchi fino al 26.8.2011, quindi in conformità alla normativa precedente, sono rimasti iscritti agli Elenchi, qualunque fossero i requisiti allora validi ed utilizzati, fino al 26.8.2016. Nell’arco di tale periodo, per rimanere inseriti negli Elenchi altri cinque anni dopo tale scadenza, era necessario seguire con profitto corsi di aggiornamento autorizzati al fine di tale mantenimento (cioè ai sensi del DM 5.8.2011 art. 7) per un totale di 40 ore. In assenza di tale aggiornamento entro il quinquennio specificato, l’iscrizione agli Elenchi è stata sospesa sino all’eventuale adempimento. Le 40 ore vanno ripetute ogni cinque anni. Nel caso di ore di aggiornamento non conseguite presso lo stesso Ordine di appartenenza, per consentire l’aggiornamento sugli Elenchi tramite l’Applicativo informatico dei vigili del fuoco occorre darne comunicazione al proprio Ordine (per l’Ordine architetti di Roma l’apposita modulistica autocertificativa è reperibile sul sito, sotto “Ordine – modulistica – prevenzione incendi – domanda per il mantenimento…”).
2) Coloro che si sono già iscritti negli Elenchi dopo il 26.8.2011 rimangono iscritti per cinque anni a partire dalla data di consegna dell’istanza al proprio Ordine professionale. Nell’arco di tale periodo però, per rimanere inseriti negli Elenchi dopo tale scadenza, e così ogni cinque anni, sarà necessario seguire con profitto corsi di aggiornamento autorizzati al fine di tale mantenimento (cioè ai sensi del DM 5.8.2011 art. 7) per un totale di 40 ore. Qualora detti corsi di aggiornamento (o parte di essi) non fossero conseguiti presso lo stesso Ordine di appartenenza, per consentire l’aggiornamento sugli Elenchi tramite l’Applicativo informatico dei vigili del fuoco occorrerà darne comunicazione al proprio Ordine (per l’Ordine architetti di Roma l’apposita modulistica autocertificativa è reperibile sul sito, sotto “Ordine – modulistica – prevenzione incendi – domanda per il mantenimento…”). In assenza del completamento delle 40 ore nei cinque anni stabiliti, l’iscrizione agli Elenchi verrebbe sospesa sino alla dimostrazione dell’eventuale adempimento successivo alla scadenza.
Con l’occasione si informa che (in base agli obblighi normativi sul riconoscimento di crediti formativi professionali), i corsi nella materia in oggetto sono naturalmente riconosciuti anche per la Formazione continua, e comportano l’assegnazione di 20 CFP sia per le 120 ore di base che per le 40 ore di aggiornamento. Si sottolinea però che il discorso formativo e quello di iscrizione e mantenimento negli Elenchi di Prevenzione Incendi sono indipendenti tra loro (i passi svolti per il primo non sono automaticamente visibili nel secondo). Le indicazioni qui fornite riguardo i CFP potrebbero tra l’altro variare e vanno sempre verificate con le correnti Linee Guida della Formazione.
CTU
Per essere inserito nell’Albo dei CTU istituito presso il Tribunale di Roma, occorre avere un’anzianità di iscrizione all’Ordine di almeno 5 anni e presentare una richiesta presso il Tribunale secondo le modalità riportate a questo link.
Per informazioni:
Ufficio Albo CTU: ctu.tribunale.roma@giustiziacert.it
Via Lepanto 4 – Mansarda Lato Nord, stanza 327
(orario apertura al pubblico 09:00 – 13:00)
Telefono: 06/32398433
Sito e Modulistica http://www.tribunale.roma.giustizia.it/personale.aspx?id_ufficio_giudiziario=1598&id_ufficio=6597