FAQ

Deontologia

Come posso presentare un esposto/segnalazione nei confronti di un iscritto?

Gli esposti/segnalazioni nei confronti di un iscritto si possono inviare telematicamente ad uno dei seguenti indirizzi:


Pec (preferibile): consigliodisciplina@pec.architettiroma.it
e.mail: segreteria.consigliodisciplina@architettiroma.it

oppure è possibile spedire la documentazione in forma cartacea presso la sede dell’Ordine in P.zza Manfredo Fanti, 47, 00185 RM.

 

Il Consiglio di disciplina è competente esclusivamente per gli aspetti deontologici e le norme di riferimento sono disponibili sul sito dell’Ordine al seguente link: https://www.architettiroma.it/lordine/composizione/consiglio-di-disciplina-deontologia/

Cos’è il Consiglio di Disciplina?

I Consigli di Disciplina, istituiti presso i Consigli degli Ordini, svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari degli iscritti all’Albo (Art. 37 delle norme deontologiche).


I Consigli di Disciplina trovano fondamento giuridico nell’art. 8 del DPR 137/2012 che sancisce il principio di separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi e sono nominati dal Presidente del Tribunale del circondario nel quale ha sede l’Ordine Territoriale, che ne sceglie i componenti tra i nominativi di un elenco predisposto dall’Ordine stesso, in base alle candidature pervenute. I componenti dei Consigli di Disciplina sono in numero pari a quello dei componenti dei Consigli dell’Ordine di cui fanno parte.

Chi può inviare un esposto?

Chiunque può inviare una segnalazione nei confronti di un iscritto: può farlo un altro professionista, un privato, una pubblica amministrazione, compreso l’Ordine stesso.

Su quali basi viene inviato un esposto?

Un esposto viene inviato qualora l’esponente riscontri un comportamento scorretto da parte del professionista in base alle norme deontologiche. Queste ultime vengono approvate nella Conferenza degli Ordini e deliberate dal CNAPPC, possono essere periodicamente aggiornate in base a sopraggiunte disposizioni regolamentari (art. 43 N.D.) e sono destinate a garantire il corretto svolgimento della professione.


Ad esempio l’art. 3 co 2 della normativa deontologica prevede il rispetto della rispondenza alle norme di legge e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi: qualora un ufficio tecnico del Comune ricevesse da un professionista una pratica non in regola con tali prescrizioni può inviarne segnalazione al Consiglio di Disciplina. Oppure un architetto che si attribuisca come proprio il risultato della prestazione professionale di un altro professionista viola l’art. 20 del codice deontologico riguardante la concorrenza sleale e può essere segnalato.

 

O ancora, l’art. 11 del codice deontologico prevede l’obbligatorietà dell’aggiornamento professionale continuo e l’attivazione e utilizzo di una casella di posta elettronica certificata (PEC): in questo caso sarà l’Ordine stesso a deferire al Consiglio di disciplina gli iscritti inadempienti.

Cosa succede dopo che il Consiglio di disciplina ha ricevuto l’esposto?

L’esposto viene assegnato dal Presidente del Consiglio di disciplina ad uno dei collegi facenti parte del Consiglio di disciplina stesso. Il collegio provvederà a convocare l’iscritto per ascoltare le sue ragioni ed esaminare eventuale documentazione a sua difesa e, qualora le accuse si dimostrassero infondate, disporrà l’archiviazione della segnalazione. Qualora invece si ravvisassero gli estremi di una violazione di un corretto comportamento professionale, verrà aperto un procedimento disciplinare, durante il quale l’iscritto potrà ancora dimostrare la sua estraneità ai fatti e il Collegio potrà decidere per il non luogo a procedere. Diversamente sono previste le seguenti sanzioni in base all’art. 41 del codice deontologico: avvertimento, censura, sospensione dall’iscrizione all’Ordine per un periodo di tempo stabilito dal collegio, cancellazione dall’albo.

Quali sono i tempi del procedimento disciplinare?

I tempi sono molto variabili, a secondo di diversi fattori: dal numero di segnalazioni pervenute alla complessità del caso. Può intercorrere un lasso di tempo di pochi mesi o di qualche anno

Posso continuare a svolgere la professione dopo essere stato sanzionato?

Avvertimento e censura non comportano alcuna interruzione dell’attività professionale, l’avvertimento ammonisce l’iscritto a non ricadere più nelle mancanze nelle quali è incorso, la censura dichiara formalmente tali mancanze.

 

La sospensione implica invece il divieto di apporre il timbro professionale durante tutto il periodo stabilito dal collegio. La cancellazione ne implica il divieto permanente o fino al sussistere delle cause ostative all’iscrizione ad un Albo professionale.

Cosa posso fare se ritengo ingiusta la sanzione applicata?

È possibile fare ricorso presso il CNAPPC secondo le procedure stabilite dal D.M. 10.11.1948.

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