In applicazione dell’articolo 103 del decreto – legge 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha chiarito, attraverso una Circolare, che tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche le procedure di appalto o di concessione, disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50sono sospese.
Pertanto tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020
Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
L’ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha redatto una nota tecnica , alla luce delle specifiche richieste di chiarimenti in merito alle materie in oggetto e al fine di fornire primi indirizzi operativi a Comuni e Città Metropolitane.
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