Dal rilancio dell’appalto integrato all’affidamento dei lavori di manutenzione sulla base del progetto definitivo, fino all’ampio ricorso ai commissari straordinari. Sono tanti i punti di criticità contenuti nel decreto cosiddetto Sblocca Cantieri – convertito dalla legge 55/2019 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno scorso) – ai quali si affiancano alcuni (pochi) elementi che possono avere una lettura potenzialmente positiva, come la reintroduzione della soglia del 30% del punteggio da attribuire negli affidamenti con la procedura dell’opera economicamente più vantaggiosa o la possibilità di avviare le procedure per affidare al progettazione anche in temporanea mancanza del finanziamento per i lavori.
A fare il punto sugli elementi che incidono sulla centralità del progetto e sulle novità relative al Codice dei contratti è stato il convegno “Gli affidamenti dei servizi di Architettura e Ingegneria – Le regole per la partecipazione”, organizzato da Ordine degli Architetti di Roma e andato in scena lo scorso 25 giugno alla Casa dell’Architettura: un evento che si è rivelato occasione di confronto tra professionisti e dove è stato fornito un quadro dettagliato della nuova normativa in materia.
Servono strumenti snelli ed efficaci
L’impatto devastante di norme poco efficaci, procedure farraginose e mancanza di trasparenza lo ha messo in luce Christian Rocchi, vicepresidente OAR, riprendendo – in parte – il filo del ragionamento avviato dopo l’evento sismico della serata del 23 giugno con epicentro a Colonna, alle porte di Roma, e mirato ad accendere un faro sull’importanza di prevenzione e manutenzione sugli edifici e sui territori per non essere costretti ad operare in emergenza, non solo in caso di terremoti o altri eventi calamitosi (qui le riflessioni pubblicate sul sito HuffPost Italia: https://www.huffingtonpost.it/entry/terremoti-e-prevenzione-bisogna-uscire-dalla-logica-emergenziale_it_5d10efb8e4b0aa375f50bbd0). Il cosiddetto Sblocca Cantieri, in questo senso – ha ribadito, ancora una volta Rocchi, introducendo il convegno – “invece di risolvere i problemi, li aumenta: basti pensare al cosiddetto ‘appalto integrato’, che delega all’impresa il compito della verifica dei requisiti tecnici, in un meccanismo viziato che vede coincidere controllore e controllato. L’appalto integrato va bene in una logica emergenziale: proprio quella che dobbiamo abbandonare”. Occorrono, ha concluso – “meno burocrazia, strumenti più snelli ed efficaci, non solo per le fasi di ricostruzione, ma anche in tempi di pace”.
Punti chiave dello Sblocca Cantieri
A indicare in modo puntuale le “luci” e le “ombre” dello Sbocca Cantieri è stato Rino La Mendola, coordinatore dipartimento Lavori Pubblici del Cnappc. Oltre al rilancio dell’appalto integrato, “procedura che relega il progetto ad un ruolo marginale nel processo di esecuzione dei lavori pubblici”, il vicepresidente del Consiglio Nazionale, ha puntato il dito, tra l’altro, “sul fatto che il decreto consenta l’affidamento dei lavori di manutenzione (tranne che si tratti di lavori di tipo strutturale) sulla base del progetto definitivo, fase in cui, però, mancano elaborati indispensabili”. Tra gli elementi da salvare, invece: “la reintroduzione, inserita dalla legge di conversione, del 30% del punteggio da attribuire all’offerta economica negli affidamenti con la procedura dell’offerta economicamente più vantaggiosa” e la possibilità per le stazioni appaltanti, per gli anni 2019 e 2020, “di avviare procedure di affidamento della progettazione anche in caso di disponibilità del finanziamento solo per questa e non per i lavori: anche se, su quest’ultimo punto, manca una cabina di regia”. Tra le azioni complementari messe in campo dal Cnappc “per restituire centralità al progetto”: la redazione dei bandi tipo per gli affidamenti, l’adozione della piattaforma concorsiawn, la formazione della figura del coordinatorie operativo nei concorsi di progettazione e il monitoraggio sugli affidamenti sul territorio nazionale.
La “sospensione” del Codice
“Lo Sblocca Cantieri, da una parte, modifica il Codice dei Contratti, ma per il resto – soprattutto – chiama in causa commissari straordinari: in questo modo, in pratica, ammette che il Codice stesso non è applicabile”. Sono le parole con cui Arturo Cancrini, avvocato, ha dato la propria lettura dell’impatto delle nuove norme: “Il decreto si compone di 23 articoli – ha detto -: uno, il primo, modifica il Codice, gli altri, invece, sono per lo più riferiti a commissari straordinari, che possono operare in deroga: dalla programmazione al collaudo. Acquisendo, ad esempio, pareri al di là di previsioni di legge o affidando senza seguire le regole ordinarie. In pratica si è pensato: modifichiamo il Codice dove possibile per cercare di accelerare i cantieri, ma per il resto sospendiamone l’efficacia”. Sono state superate, così – ha concluso – “alcune delle norme presentate a suo tempo come maggiormente innovative: a partire, ad esempio, dall’albo dei commissari: mai partito e adesso sospeso fino alla fine del 2020”.
Redazione OAR