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15 Aprile 2020

Chiarimenti su attività professionali in regime di emergenza covid-19

A seguito delle numerose richieste degli iscritti sugli spostamenti consentiti o meno per esigenze lavorative, si rimanda alle FAQ del sito del Governo: APRI IL SEGUENTE LINK

In particolare si consiglia di leggere nelle sezioni ‘Spostamenti’, ‘Cantieri’, ‘Lavoro’e ‘Attività produttive, professionali e servizi’.

Di seguito una breve raccolta delle domande più interessanti che possono avere attinenza con le attività professionali dell’architetto. 

Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? 

Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro  o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Posso muovermi in città?

I divieti e le raccomandazioni valgono anche per gli spostamenti all’interno del proprio comune, ivi comprese le regole dettate per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro o di salute ovvero di necessità, nonché per il rientro alla propria abitazione.

È consentito spostarsi per raggiungere un’azienda o un cantiere, anche se l’attività d’impresa è stata chiusa o sospesa? 

Solo per urgenze e, comunque, solo per esigenze sopravvenute o impreviste, giacché le altre devono essere state già risolte entro il termine assegnato dall’articolo 2 del DPCM del 22 marzo 2020. È comunque consentito spostarsi solo per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in sicurezza, anche in cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro.

I cantieri rimangono aperti? 

Solo se riferibili alle attività la cui prosecuzione è esplicitamente autorizzata dal dpcm 22 marzo 2020 ed individuate attraverso il riferimento ai codici ATECO. Al riguardo, occorre precisare che l’allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020 richiama la categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice ATECO n. 42 all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche. Il 19 marzo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, a disposizione dal 20 marzo sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Gli studi privati devono restare chiusi? 

No, non è prevista in generale la chiusura delle attività professionali. In ogni caso, è fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

È possibile far fare lavori urgenti di riparazione nella propria abitazione principale? 

È possibile esclusivamente nel caso in cui i lavori di riparazione siano effettivamente indispensabili.

È consentito all’imprenditore o a un suo preciso delegato accedere a un’azienda o a un cantiere chiuso, per verificare lo stato dei beni o per per motivi di sicurezza? 

È consentito nel caso di eventuali sopralluoghi indifferibili, finalizzati ad accertare la regolarità del funzionamento di alcune attrezzature o apparecchiature rimaste “accese”, ovvero “sotto pressione” (come gli impianti idraulici) o in altre situazioni simili, e ciò per evitare danni maggiori.

È consentito lo spostamento sul territorio, anche fuori dal proprio comune di residenza, per l’esercizio di professioni che richiedono operazioni in loco, come nel caso dei geometri per perizie, rilievi topografico-catastali e/o misurazioni di terreni e/o fabbricati?

Sì, sempre nel rispetto delle vigenti prescrizioni sul contenimento del contagio. I motivi dello spostamento devono essere legati unicamente ad esigenze lavorative e comunque devono essere dimostrati, anche mediante autocertificazione che deve riportare tutte le indicazioni sul percorso più breve per il raggiungimento dei siti indicati e per le successive verifiche sull’esercizio effettivo di tale attività professionale in tali siti.

  • Si ricorda pertanto che le attività professionali non sono sospese.

Le attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche, sono state inserite, tra le attività essenziali, nell’Allegato 1 del DPCM 22/03/2020.

Si ricorda tuttavia che restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020:

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

d) assumano protocolli di sicurezza anti-conta- gio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

  • I cantieri edili sono sospesi ad esclusione delle lavorazioni che rientrano nei seguenti codici ATECO:
  1. 42 Ingegneria civile;
  2. 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni;

E’ bene verificare nell’allegato che segue le tipologie di lavori che si possono svolgere all’interno dei codici ATECO previsti nel Decreto.

CONSULTA L’ALLEGATO: TIPOLOGIA DI LAVORI AMMESSI E SOSPESI

In ogni caso nei cantieri che possono continuare ad operare, bisogna rispettare le prescrizioni di sicurezza, si allegano le Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture in tal proposito.

LINEE GUIDA CANTIERI MIT

DPCM 22 03 2020

Consulta anche le domande sul tema, già fatte al nostro consulente Architetto Michele di Pasquale entrando nell’area riservata del sito OAR nello SPORTELLO CONSULENZE – Consulenze on-line e FAQ.

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