«Si valuti l’opportunità di valorizzare l’istituto del concorso di progettazione di cui all’articolo 46 anche in riferimento ai settori speciali». A scriverlo è la Commissione Trasporti della Camera nella delibera del 15 febbraio con cui ha messo nero su bianco alcuni rilievi in merito allo schema di Codice degli appalti su cui la Camera ed il Senato sono chiamati a formulare osservazioni. Il Parlamento – va ricordato – dovrà esprimersi entro il 21 febbraio, dopodiché il Consiglio dei ministri potrà dare il via libera al Dlgs.
Dunque, anche la Commissione Trasporti riconosce la necessità di potenziare lo strumento del concorso di progettazione. Un punto, questo, ritenuto centrale dall’Ordine degli Architetti di Roma che lo scorso 8 febbraio ha inviato una memoria alla Commissione Ambiente della Camera, sottolineando proprio la necessità di rendere obbligatoria la procedura del concorso per la progettazione di «opere di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, storico-artistico, nonché di valore sociale e culturale» (si veda l’articolo pubblicato lo scorso 9 febbraio).
La posizione della Commissione Trasporti
La Commissione Trasporti, per le materie che le competono, si sofferma sul tema delle infrastrutture. In tale ambito – si legge nella deliberazione approvata – «non dovrebbe essere preclusa la possibilità di ottenere progetti di qualità: le infrastrutture, quali porti, aeroporti e ponti, sono infatti, per loro natura, opere a grande scala che impattano sul territorio in misura estremamente rilevante. Per questo motivo esse devono contribuire a migliorare il paesaggio del nostro Paese».
«Questo risultato – concludono i deputati – può essere perseguito più correttamente e con maggior probabilità di successo attraverso un percorso competitivo di natura progettuale tramite il quale mettere a confronto e valutare diversi approcci e soluzioni». Dunque, si riconosce l’importanza di mettere al centro la selezione competitiva dei progetti, indispensabile per raggiungere un obiettivo di interesse sociale: la qualità delle opere.
Al termine del documento la Commissione chiede, dunque, che venga valorizzato l’istituto del concorso di progettazione.
La deliberazione della Commissione Trasporti della Camera
Cosa prevede lo schema di Codice dei contratti sui concorsi di progettazione
La bozza di nuovo Codice Appalti sbarra la strada al ricorso ampio ai concorsi di progettazione e di idee. In particolare, viene cancellata l’attuale disposizione secondo cui per la progettazione dei lavori di particolare rilevanza sotto il profilo dell’architettura, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti, se non dotate di idonee professionalità interne, ricorrono al concorso di progettazione o di idee.
Per la disciplina dei concorsi, il nuovo Codice rimanda principalmente alle direttive comunitarie sugli appalti pubblici e sui settori speciali. Dunque, sono pochissime le disposizioni aggiuntive rispetto alle direttive Ue. Nella bozza di Codice, il concorso è sempre finalizzato all’acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, ma viene meno la possibilità di raggiungere tale livello in fasi successive, consentendo ai concorrenti di sviluppare il documento di fattibilità delle alternative progettuali.
Il nuovo Codice dei Contratti prevede, inoltre, un ricorso preferenziale alla procedura in un’unica fase che è destinata a costituire la regola, tanto che la scelta di articolare la procedura in due fasi – stando ai contenuti della bozza – va motivata dalla stazione appaltante. Previsione che si pone, tra l’altro, in controtendenza rispetto a quanto avviene oggi con la diffusione dei bandi tipo e delle piattaforme che hanno consentito in questi anni – grazie all’azione degli Ordini degli Architetti, tra cui l’OAR, e del Consiglio nazionale – un’ampia diffusione della procedura che più di ogni altra premia il merito, ponendo al centro la qualità del progetto. Ormai la stragrande maggioranza dei concorsi banditi prevede infatti una prima fase a cui si partecipa consegnando una proposta ideativa, non troppo impegnativa, e una seconda cui accedono le migliori proposte che dunque vengono portate al livello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Un meccanismo che permette di remunerare, tramite premi, chi partecipa al secondo grado.
Lo schema di Dlgs all’esame del Parlamento offre, inoltre, minori garanzie sul fronte degli affidamenti post-concorso. Secondo le regole messe nero su bianco nella bozza trasmessa al Parlamento, la stazione appaltante decide liberamente, e senza alcun vincolo, se affidare al vincitore lo sviluppo della progettazione e lo specifica nel bando insieme ai requisiti necessari. Al contrario, il DLgs 50 del 2016 prevede un minimo di garanzia per i vincitori, stabilendo che, qualora il bando contempli l’approfondimento della progettazione, la stazione appaltante se non vi provvede internamente, deve affidare l’incarico al primo classificato, qualora in possesso dei requisiti specificati nel bando.
L’affidamento dei successivi gradi di progettazione – va specificato – non contemplerà il definitivo, in quanto tale livello di progettazione viene eliminato dal nuovo Codice, che dunque prevede solo due livelli di progettazione, costituiti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica e dall’ esecutivo.